18 Febbraio 2016

Crediti IVA annuale e trimestrale: quali correlazioni?

di Fabio Garrini
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L’inizio nel nuovo periodo d’imposta è sempre caratterizzato dalle problematiche sulla gestione dei crediti, in particolar modo quelli IVA; una di queste riguarda la valutazione circa la necessità o meno di porre il visto di conformità sul modello IVA per sbloccare le compensazioni, o ottenere il rimborso senza garanzia, oltre la soglia di € 15.000. La verifica potrebbe risultare non sempre banale nel caso in cui il contribuente si sia avvalso del modello TR per l’utilizzo dei crediti trimestrali.

In un precedente intervento ci siamo occupati della necessità o meno di porre il visto sul modello TR (necessario solo per il rimborso senza garanzia e non anche per l’utilizzo in compensazione del credito); in questa sede invece valutiamo le correlazioni tra utilizzi trimestrali e quelli annuali. In particolare dobbiamo dare risposta alla seguente domanda: quando ci accingiamo ad inviare la dichiarazione annuale, per la verifica della soglia di € 15.000, occorre tenere in considerazione anche quanto indicato nelle istanze inviate trimestralmente?

 

Utilizzo in compensazione del credito

Le due tipologie di credito – quello trimestrale e quello annuale – seppur di regola utilizzate in compensazione nel corso del medesimo periodo d’imposta, corrispondono a differenti periodi di formazione del credito. Il credito IVA risultante dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA 2016, utilizzabile sin dallo scorso 1.1.2016, è quello relativo all’anno 2015; diversamente, i crediti risultanti dai modelli TR presentati nel corso del 2016 sono relativi ad operazioni sorte nello stesso 2016.

Sul punto la CM 1/E/10 è intervenuta precisando che il “tetto” di € 5.000 previsto per la compensazione “libera” dei crediti:

  • è riferito all’anno di maturazione del credito e non all’anno solare di utilizzo in compensazione;
  • viene calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o infrannuale).

Questo, in definitiva, vuol significare che il credito annuale presenta un tetto pari ad € 5.000, da spendere liberamente anche prima delle presentazione della dichiarazione; allo stesso modo, per i crediti trimestrali evidenziati nei modelli da presentare nel corso del 2016, è a disposizione un ulteriore tetto di € 5.000 (come noto, l’ulteriore plafond di € 5.000 per i crediti trimestrali è unico per tutti i trimestri) da utilizzare a partire dal momento di presentazione del modello TR.

A completamento, si rammenta la posizione dell’Agenzia contenuta nella CM 16/E del 19 aprile 2011, riguardante i crediti annuale e trimestrale relativi allo stesso anno: al raggiungimento del limite di € 5.000 riferito al credito annuale non concorrono le eventuali compensazioni di crediti Iva relativi ai primi tre trimestri dello stesso anno. In altre parole, i crediti annuale e trimestrale non interferiscono tra di loro neppure per anno di competenza: posso quindi aver compensato anche € 200.000 (cifra del tutto casuale ed esemplificativa) nel corso del 2015 a seguito di presentazione di istanze TR, comunque il credito annuale che scaturirà dalla dichiarazione IVA 2016 sarà liberamente compensabile sino ad € 5.000.

Precisazione non da poco visto che con la presentazione dei modelli TR ho ottenuto il duplice beneficio, oltre che anticipare il momento di compensazione, anche ridurre le limitazioni sul credito annuale: al verificarsi di determinate fattispecie è possibile quindi azionare la compensazione trimestrale per il credito in corso di formazione nel corso del 2016, libero da visto di conformità, in questo modo svuotando il credito annuale. Tale credito annuale, poi, nel prossimo modello IVA 2017, avrà un plafond intatto di € 5.000 per la compensazione libera, nonché il limite di € 15.000 per la compensazione senza il visto di conformità.

Una gestione di questo tipo, oltre che sbloccare l’utilizzo del credito IVA (sicuramente l’appeal principale per l’impresa), permette anche di ridurre gli adempimenti (e le responsabilità) relativi alle verifiche sul credito (aspetto spesso graditissimo al professionista che segue quell’impresa).

 

Il rimborso

Se, come detto, la posizione dell’Agenzia è quella di mantenere distinti plafond tra credito annuale e crediti trimestrali, diversa risulta essere la posizione espressa nella CM 32/E/14 in merito al rimborso senza garanzia quando il credito supera € 15.000. In relazione a tale tematica, l’Agenzia afferma che nella verifica del limite con riferimento al credito annuale occorre tenere in considerazione quanto già chiesto a rimborso con i modelli trimestrali.

Sul punto, nel citato documento di prassi, viene osservato come il limite deve intendersi riferito all’intero periodo d’imposta.

La stessa Agenzia fornisce un esempio concreto: se, ad esempio, viene presentata un’istanza di rimborso infrannuale per un importo di € 10.000 senza apposizione del visto e, successivamente, per il medesimo periodo d’imposta, viene presentata una nuova istanza o dichiarazione con importo chiesto a rimborso pari a ulteriori € 6.000, l’obbligo del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sorge in relazione a tale ultima richiesta.

Infatti, richiamando un precedente documento (RM 16/E/00), per quanto riguarda il calcolo di tale soglia, il limite è da intendersi riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero periodo d’imposta. Quindi, sia che queste siano annuali o trimestrali.