10 Aprile 2017

Countdown per la rottamazione dei ruoli

di EVOLUTION
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Entro il prossimo 21 aprile potranno essere oggetto di definizione agevolata i carichi resi definitivi per mancata impugnazione o conclusione del giudizio ovvero ancora “in contestazione”.

Relativamente a questi ultimi, l’articolo 6, comma 2, del D.L. 193/2016 prevede che il debitore, nell’istanza di definizione, indichi i giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi che intende “rottamare”, nonché assuma l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Tale impegno – come confermato dalla circolare 8/E/2017 – “non corrisponde strettamente alla rinuncia al ricorso di cui di cui all’articolo 44 del D.Lgs. n. 546 del 1992”.

Ciò che assume rilevanza sostanziale ed oggettiva è il perfezionamento della definizione agevolatamediante il tempestivo ed integrale versamento del complessivo importo dovuto”.

In particolare:

  • l’efficacia della definizione, nei giudizi in cui sono parti l’Agente della riscossione o l’Ufficio o entrambi, fa cessare la materia del contendere qualora il carico definito riguardi l’intera pretesa oggetto di controversia ovvero superi gli effetti della pronuncia eventualmente emessa; in sintesi, “gli effetti che il perfezionamento della definizione agevolata produce prevalgono sugli esiti degli eventuali giudizi”;
  • si ha l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (sempreché il carico definito abbia ad oggetto l’intero valore in contestazione) anche qualora il debitoreirregolarmente
  • abbia omesso di assumere formalmente l’impegno a rinunciare al giudizio nella istanza di adesione,
  • ma provveda al pagamento del necessario ai fini del perfezionamento della stessa.

In ogni caso, la cessazione della materia del contendere comporta che “le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”. 

Riscossione frazionata e soccombenza parziale

Nel caso in cui il carico affidato all’Agente della riscossione non contenga l’intera pretesa tributaria, persiste l’interesse delle parti alla decisione nel merito della lite.

Ciò si verifica in presenza della riscossione frazionata o della soccombenza parziale.

Nel caso della riscossione frazionata (nella misura dei 2/3 della maggiore pretesa contestata con interessi e sanzione, a seguito di soccombenza in 1° grado), l’interesse alla prosecuzione e alla decisione nel merito della controversia riguarda la frazione della pretesa che non è stata definita. 

Nello specifico, qualora l’esito definitivo del giudizio:

  • sia favorevole al contribuente, non vi sarà alcuna riscossione né restituzione di quanto versato per il perfezionamento della definizione agevolata;
  • sia sfavorevole al contribuente, vi sarà la riscossione del residuo terzo di tributi, interessi e sanzioni amministrative, atteso che il debito relativo alle sanzioni comprese nel carico dei due terzi è stato estinto mediante definizione agevolata.

Alle medesime conclusioni si giunge nel caso di soccombenza parziale, in quanto il perfezionamento della definizione produce l’effetto di estinguere integralmente il debito recato dai carichi affidati, senza possibilità di restituzione, mentre la controversia prosegue in quanto i carichi definiti sono inferiori alla pretesa in contestazione. Così, ad esempio, in caso di controversia pendente in Cassazione a seguito di impugnazione della sentenza della C.T.R. di parziale annullamento dell’avviso di accertamento (ad esempioriduzione nella misura del 30% della maggiore imposta accertata e contestata dal contribuente), la riscossione provvisoria dopo la pronuncia di secondo grado riguarderà l’importo di tributi, sanzioni ed interessi determinati nella sentenza, pari – nel caso di specie – al 70% dei tributi e correlati accessori in contestazione.

Contenzioso favorevole al contribuente

Non essendo prevista alcuna sospensione dei termini processuali e dei giudizi interessati dalla definizione agevolata, potrebbe verificarsi la situazione in cui venga emessa una pronuncia esecutiva prima della presentazione dell’istanza di adesione ovvero nel periodo intercorrente tra la presentazione della stessa e il perfezionamento della definizione agevolata.

In caso di sentenza favorevole al contribuente, l’articolo 68 del D.Lgs. 546/1992 prevede che “Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza”.

Nella circolare 8/E/2017 (così come nella precedente circolare 2/E/2017) l’Agenzia delle Entrate evidenzia che “a causa dei tempi richiesti per l’esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva”, può accadere che l’Agente della riscossione abbia un carico già oggetto di un provvedimento di annullamento.

Considerato che la definizione agevolata concerne i crediti che l’Agente della riscossione ha “in carico”, è ammessa l’adesione anche nel caso si tratti di una sentenza “non definitiva”, in quanto la stessa potrebbe essere riformata a seguito di impugnazione. Infatti, il procedimento di definizione presuppone la rinuncia del debitore al contenzioso e, quindi, anche agli effetti delle eventuali pronunce giurisdizionali emesse.

Nell’ambito della circolare 8/E/2017, l’Agenzia, infine, conferma che se il contribuente ha “definito” l’intera pretesa oggetto di lite (ad esempio, ruolo effettuato a seguito di liquidazione e controllo formale delle dichiarazioni dei redditi) viene meno l’interesse della parte pubblica alla prosecuzione della controversia ovvero vi è cessazione della materia del contendere.

Si ribadisce, così, che gli effetti della definizione agevolata prevalgono sugli esiti degli eventuali giudizi.

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