9 Ottobre 2015

Costi black list: novità in tema di deducibilità

di Federica Furlani
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L’articolo 4 del Decreto crescita ed internazionalizzazione (D.Lgs. 147/2015) è intervenuto modificando la disciplina in merito alla deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con soggetti residenti, ovvero localizzati in Stati o territori aventi regimi fisali privilegiati di cui all’articolo 110, commi 10 – 12-bis, Tuir.

Come noto, l’articolo 110, comma 10, Tuir nella versione previgente stabiliva l’indeducibilità delle spese/costi o meglio di “qualunque componente negativo di reddito”  (Circolari 51/E/2010 e 35/E/2015) derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate in Stati o territori rientranti nella black list, salva l’ipotesi (comma 11) in cui il contribuente residente fosse stato in grado di fornire la prova all’Amministrazione finanziaria circa:

  • l’effettivo svolgimento di un’attività commerciale da parte dell’impresa estera fornitrice;
  • il fatto che le operazioni da cui derivavano i componenti negativi rispondessero ad un effettivo interesse economico per l’impresa residente e le stesse avessero avuto concreta attuazione.

Una prima novità del D.Lgs. 147/2015 consiste, attraverso una modifica del comma 10, nel passare da una presunzione relativa di indeducibilità di tali costi (salva la prova della sussistenza delle circostanza esimenti sopra individuate) ad una presunzione legale di deducibilità nel limite del valore normale determinato ai sensi dell’articolo 9 del Tuir.

Solamente per la parte di costo che eccede il valore normale è necessario fornire prova delle circostanze esimenti per garantirne la deducibilità.

Le modifiche al comma 11 hanno inoltre variato tali circostanze esimenti necessarie esclusivamente al fine di dedurre la parte di costo eccedente il valore normale.

È sufficiente fornire la prova che le operazioni:

  • rispondano ad un effettivo interessi economico;
  • abbiano avuto concreta attuazione.

Non è, invece, più prevista la prova dell’effettivo svolgimento, da parte del soggetto estero, di un’attività commerciale in via prevalente, difficilmente reperibile e documentabile quantomeno senza la collaborazione del fornitore estero.

Queste nuove disposizioni trovano applicazione anche per i costi relativi ai servizi resi da professionisti domiciliati nei Paesi aventi regime fiscale privilegiato, che sarebbero pertanto deducibili senza prove o formalità, se di importo non eccedente il valore normale.

Resta ferma la necessità che il soggetto residente indichi i componenti negativi in questione in modo separato in dichiarazione, in modo da “segnalarli” all’Amministrazione finanziaria, sia con riferimento all’ammontare compreso entro il valore normale che per quello eccedente.

In particolare si tratterà di indicare il totale dei costi black list (entro e oltre il valore normale) come variazioni in aumento in dichiarazione (rigo RF29 modello Unico SC 2015) e come variazioni in diminuzione (rigo RF 52 modello Unico SC 2015), sempre per l’ammontare compreso entro il valore normale e per l’ulteriore parte eccedente, solo se il contribuente ritiene di essere in grado di fornire le prove “ridotte” di cui al novellato articolo 110, comma 11, Tuir.

Si ricorda che la mancata separata indicazione in dichiarazione, pur non comportando l’indeducibilità dei costi, comporta l’irrogazione di una sanzione pari al 10% del relativo ammontare, con un minimo di 500 € ed un massimo di 50.000 €.

Per espressa previsione normativa, le disposizioni commentate trovano applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (7 ottobre 2015) e quindi, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, dal 2015.