15 Aprile 2016

Cooperative compliance: modello e condizioni di accesso

di Alessandro Bonuzzi
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Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 54237 di ieri ha approvato il modello da utilizzare per la richiesta di adesione al nuovo regime collaborativo (c.d. cooperative compliance) introdotto dall’articolo 3 del D.Lgs. 128/2015, al fine di promuovere la cooperazione tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

Il documento, inoltre, regola le condizioni e le modalità di accesso al regime, definendo i requisiti essenziali che il sistema di monitoraggio del rischio fiscale deve possedere per consentire l’ammissibilità della società al programma di compliance.

La domanda di accesso al regime va sottoscritta e presentata alla Direzione Centrale Accertamento, esclusivamente a mezzo pec. I soggetti non residenti, invece, possono presentarla alla casella di posta elettronica ordinaria indicata nelle istruzioni per la compilazione del modello. In ogni caso, deve essere utilizzato il modello approvato con il provvedimento in commento.

La richiesta dovrà contenere una serie di informazioni predefinite, tra cui:

  • la denominazione dell’impresa;
  • la sede legale o il domicilio fiscale;
  • il codice fiscale o la partita Iva;
  • l’indicazione dei recapiti;
  • la dichiarazione del possesso di uno dei requisiti soggettivi per l’accesso al regime;
  • la dichiarazione del possesso di un efficace sistema di controllo del rischio fiscale.

Inoltre, deve essere corredata da specifica documentazione. Infatti, unitamente all’istanza o entro 30 giorni dall’invio della stessa, è necessario presentare, a pena di rinuncia alla procedura, un dossier relativo all’attività svolta, alla strategia fiscale, al sistema di controllo, nonché alla mappa dei processi aziendali e dei rischi fiscali individuati dal sistema di controllo del rischio fiscale dal momento della sua implementazione.

In fase di prima applicazione, il regime è diretto a una platea relativamente ristretta di imprese. Infatti, possono presentare domanda di adesione esclusivamente:

  1. i soggetti residenti e non residenti che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro;
  2. i soggetti residenti e non residenti che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro e che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota;
  3. le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell’Agenzia delle Entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti, di cui all’articolo 2 D.Lgs. 2015/147, indipendentemente dal volume di affari o di ricavi.

Con riferimento ai gruppi di imprese, il provvedimento estende la partecipazione al regime anche alle società appartenenti al gruppo del soggetto che ha presentato domanda di ammissione e che svolgono nei confronti di esso funzioni di indirizzo in relazione al sistema di controllo del rischio fiscale.

Per i soggetti non residenti i requisiti dimensionali di cui sopra, vengono riscontrati in capo alla stabile organizzazione presente nel territorio dello Stato.

Occorre poi osservare che l’impresa che aderisce al nuovo regime deve essere dotata di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso come il rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria.

In particolare, il sistema deve essere inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno ed è considerato efficace quando:

  • è in grado di garantire all’impresa un presidio costante sui processi aziendali e sui conseguenti rischi fiscali consentendole di adempiere al meglio ai doveri di trasparenza e collaborazione;
  • garantisce la promozione di una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria.

A tal fine, il sistema deve presentare i seguenti requisiti essenziali:

  • deve contenere una chiara e documentata strategia fiscale nella quale siano evidenziati gli obiettivi dei vertici aziendali in relazione alla variabile fiscale;
  • deve assicurare una chiara attribuzione di ruoli a persone con adeguate competenze ed esperienze, secondo criteri di separazione dei compiti;
  • deve prevedere efficaci procedure per lo svolgimento delle seguenti attività: rilevazione del rischio; misurazione del rischio; gestione e controllo del rischio.
  • deve prevedere efficaci procedure di monitoraggio che consentano l’individuazione di eventuali carenze o errori nel funzionamento dello stesso e la conseguente attivazione delle necessarie azioni correttive;
  • deve adattarsi ai principali cambiamenti che riguardano l’impresa, ivi comprese le modifiche della legislazione fiscale;
  • deve prevedere, con cadenza almeno annuale, l’invio di una relazione agli organi di gestione, per l’esame e le valutazioni conseguenti, contenente gli esiti dell’esame periodico e delle verifiche effettuate sugli adempimenti tributari, le attività pianificate, i risultati connessi e le misure messe in atto per rimediare alle eventuali carenze emerse a seguito di monitoraggio.

La presenza dei requisiti è verificata dall’Ufficio competente. 

In seguito, entro 120 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione, l’Agenzia comunica al contribuente l’esito della verifica tramite pec o posta elettronica ordinaria.

Nel caso in cui emergano rischi fiscali non individuati dal sistema di controllo del rischio fiscale o non comunicati all’ufficio competente, l’Agenzia delle entrate può disporre con provvedimento motivato l’esclusione dell’impresa dal regime.