27 Maggio 2017

Cooperative compliance: il Fisco individua le disposizioni operative

di Marco Bomben
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Con il provvedimento 101573 di ieri, le Entrate fissano le disposizioni attuative del regime di adempimento collaborativo (cd. cooperative compliance) disciplinato dall’articolo 3 e ss. D.Lgs. 128/2015, il cui obiettivo è promuovere e instaurare un rapporto di fiducia tra Amministrazione finanziaria e contribuente, che miri a un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. Tale obiettivo è perseguito tramite l’interlocuzione costante e preventiva con il contribuente su elementi di fatto, ivi inclusa l’anticipazione del controllo, finalizzata a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali.

Requisiti soggettivi

In fase di prima applicazione, il regime è diretto a una platea relativamente ristretta di imprese. Infatti, possono presentare domanda di adesione esclusivamente:

  • i soggetti residenti e non residenti (con stabile organizzazione in Italia) che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a 10 miliardi di euro;
  • i soggetti residenti e non residenti (con stabile organizzazione in Italia) che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a un 1 miliardo di euro e che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota;
  • le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell’Agenzia delle Entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti, di cui all’articolo 2 D.Lgs. 147/2015, indipendentemente dal volume di affari o di ricavi.

Trasparenza in cambio di certezza

Riguardo la comunicazione tra contribuenti e Amministrazione, il provvedimento in esame introduce regole procedimentali specifiche che disciplinano l’interlocuzione “preventiva” con l’Agenzia delle Entrate. In particolare, da un lato il Fisco si impegna a promuovere e mantenere con il contribuente relazioni improntate a principi di collaborazione e trasparenza, garantendo la riservatezza circa le informazioni e gli elementi acquisiti nel corso delle interlocuzioni preventive e degli accessi presso la sede del contribuente.

D’altro canto, al contribuente ammesso al regime si richiede l’impegno a:

  • mantenere un adeguato sistema di controllo interno, costantemente aggiornato e in grado di identificare i rischi connessi ai mutamenti del contesto economico o del quadro normativo;
  • tenere un atteggiamento improntato alla collaborazione e alla trasparenza: comunicando in modo tempestivo ed esauriente, le situazioni suscettibili di generare rischi fiscali significativi, le operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva e le informazioni relative al proprio sistema di controllo interno;
  • promuovere una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria.

Svolgimento della procedura

Dopo l’ammissione al regime, la procedura si articola in diversi step, tutti caratterizzati dal costante dialogo tra Agenzia e contribuente, ispirato al principio del contraddittorio. In particolare, sono previste modalità ad hoc per la formalizzazione delle posizioni assunte al fine di dar sempre evidenza dell’interlocuzione. Tra queste, la sottoscrizione di:

  • un “accordo di adempimento collaborativo”, che disciplina il trattamento fiscale delle operazioni, o di un complesso di operazioni, ritenute strategiche dall’impresa;
  • una “nota di chiusura della procedura”, in cui il contribuente e l’ufficio riepilogano e danno atto di tutte le posizioni assunte nel corso delle interlocuzioni, sia sulle fattispecie comunicate dal contribuente sia su quelle approfondite su iniziativa dell’ufficio, esplicitando, per ogni tema o argomento discusso, se il contribuente condivide la posizione dell’ufficio, se su di essa si è formato un “accordo di adempimento collaborativo”, oppure se il contribuente non condivide la posizione dell’ufficio.

Ufficio competente per i controlli

In fase di prima applicazione, la competenza per le attività relative al regime è attribuita in via esclusiva all’ufficio Cooperative compliance della Direzione Centrale Accertamento delle Entrate.

Tale competenza comprende:

  • la gestione delle attività e i controlli relativi alla procedura, inclusa la ricezione e la trattazione delle istanze per l’interpello abbreviato e la stipula degli accordi di adempimento collaborativo;
  • la verifica dell’assenza di mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini delle risposte rese o degli accordi sottoscritti nonché la corretta applicazione delle indicazioni date nelle risposte o il rispetto dei termini degli accordi;
  • la ricezione e la trattazione delle istanze per l’interpello sui nuovi investimenti presentate dai contribuenti ammessi al regime;
  • la verifica della corretta applicazione dei pareri resi ove il contribuente che ha presentato istanza per l’interpello nuovi investimenti abbia successivamente chiesto di accedere al regime dell’adempimento collaborativo ex articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 147/2015.

Per garantire lo svolgimento dei controlli e delle altre attività sopra riportate, all’ufficio Cooperative compliance è attribuita, inoltre, la competenza in via esclusiva:

  • per l’esercizio in via anticipata, anche su iniziativa, degli ordinari poteri di controllo, nell’ambito dell’interlocuzione costante e preventiva;
  • per l’esercizio dei controlli relativi all’attività di riscontro sull’operatività del sistema di controllo interno istituito dai contribuenti ammessi al regime;
  • per l’esercizio dei poteri istruttori finalizzati all’acquisizione di dati e notizie utili ai fini del controllo sostanziale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti ammessi al regime, durante il periodo di applicazione del regime stesso, e delle fattispecie “rinviate” o “sospese”.
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