17 Febbraio 2014

Contributo unificato e fantasie interpretative: ma si può andare avanti così?

di Massimo Conigliaro
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Con le vecchie marche da bollo si discuteva, al più, sulla necessità o meno di inserire una marca supplementare per la procura alle liti. La maggior parte dei difensori – per evitare contestazioni – la apponeva, ma non è mancata qualche pronuncia a favore dei contribuenti (CTR Sicilia, Sentenza n. 42/16/08).

L’introduzione del contributo unificato ha notevolmente aumentato i costi delle controversie tributarie, ma alla fine ci siamo tutti abituati o, forse, per meglio dire, rassegnati.

Adesso la nostra remissività viene, però, messa a dura prova.

Il Ministero dell’Economia, Dipartimento delle Finanze (Direttiva n. 2/DGT del 14 dicembre 2012) è intervenuto specificando che nel caso di impugnazione congiunta di più atti il contributo unificato non si calcola effettuando la sommatoria di tutte delle imposte in contestazione bensì pagando un contributo unificato per ciascun atto impugnato. Con buona pace del fatto che il contribuente ha “disturbato” una sola volta la giustizia tributaria, “occupato” un solo ruolo generale, ottenuto una sola sentenza: niente da fare e contributo raddoppiato, triplicato e più , in base al numero di atti impugnati. E’ capitato così che alcuni contribuenti che avevano impugnato – per economia processuale – con un solo ricorso diversi atti, magari tutti della stessa tipologia ma per annualità d’imposta differenti, si sono visti recapitare gli inviti a regolarizzare il pagamento del contributo unificato con la minaccia di sanzioni via via più salate al solo trascorrere del tempo. E giù con l’impugnazione dell’invito al pagamento del contributo unificato per risolvere la questione! Con l’ulteriore conseguenza che si è pure dovuto discettare sulla impugnabilità o meno dell’invito al pagamento – questione risolta positivamente dalla giurisprudenza (CTP Massa Carrara 12 giugno 2012, n. 239/1/12; CTP Foggia 31 ottobre 2012, n. 184/3/12 e CTP Bergamo del 20 marzo 2013 n. 81) – nel corso di giudizi atipici nei quali il contribuente si è visto costretto a citare la Segreteria della Commissione Tributaria (nella veste di ente impositore che gestisce il tributo per conto del Ministero delle Finanze) innanzi la stessa Commissione Tributaria!! Tutto risolto con uno sdoppiamento di personalità ed un contenzioso nel quale una delle parti sedeva in udienza sia al tavolo dei giudici, come ufficio di segreteria per verbalizzare, sia al tavolo degli enti impositori. Mah…

L’ultima chicca in ordine di tempo a Siracusa, dove la Segreteria della Commissione se ne è inventata una nuova. Nell’ormai classico invito a regolarizzare il contributo unificato veniva indicato che erano stati impugnati due atti con il medesimo ricorso e, dunque, occorreva un’integrazione del contributo unificato di 120 euro oltre le spese di notifica. Il difensore, sorpreso, verificava gli atti e riscontrava che stavolta l’invito era errato, in quanto era stata impugnata una sola cartella di pagamento, contenente peraltro un unico ruolo. Rappresentava quindi per le vie brevi l’anomalia alla Segreteria della Commissione al fine di chiarire l’equivoco . E lì la sorpresa: e’ vero, l’atto impugnato è uno solo (una cartella di pagamento) – si vedeva rispondere – ma riguarda la liquidazione ex art. 36 bis del Modello Unico e del Modello 770. Due dichiarazioni dei redditi, due liquidazioni, due contributi unificati!”. Il difensore ha insistito evidenziando la singolarità dell’interpretazione anche alla luce del fatto che il numero di ruolo indicato nella cartella di pagamento era lo stesso sia per la liquidazione del Modello Unico che del 770. Niente da fare! La Segreteria della Commissione, dura e pura, ha detto no!

E via adesso con un altro ricorso. Ma si può ragionare così? Al di là del fatto che manca qualsiasi riferimento normativo a sostegno di tale ipotesi, ma il buon senso dove lo mettiamo?

Fra un po’ arriveranno a quantificare il contributo unificato in base al numero di eccezioni formulate!! Avevamo risolto il problema del numero delle pagine (o delle famose 100 righe) delle marche da bollo e ci siamo inventati altre amenità.

Ma si può andare avanti così?