21 Settembre 2017

Contenuto e perfezionamento dell’accordo di mediazione

di Angelo Ginex
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Nell’ambito del contenzioso tributario, l’istituto del reclamo/mediazione rappresenta uno strumento deflattivo finalizzato a consentire un esame preventivo della fondatezza dei motivi di ricorso e della legittimità della pretesa tributaria, nonché una verifica circa la possibilità di evitare, anche mediante il raggiungimento di un accordo di mediazione, che la controversia prosegua innanzi al giudice.

In particolare, l’articolo 17-bis D.Lgs. 546/1992, così come modificato dal D.Lgs. 156/2015, prevede che il ricorso proposto da chi riceve un atto di contestazione da parte dell’ente impositore (ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, ecc.) produca anche gli effetti di un reclamo e possa contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa.

In altri termini, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ovvero, per i ricorsi introduttivi presentati a decorrere da tale termine), la presentazione del ricorso dà avvio automaticamente ad un procedimento di riesame dell’atto da parte dell’ente impositore (reclamo), con facoltà per il contribuente di inserirvi anche una proposta di accordo con rideterminazione dell’ammontare della pretesa (mediazione).

Una ulteriore modifica è stata introdotta dal D.L. 50/2017, che per gli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018 (occorre prendere in considerazione la data in cui il contribuente riceve “notifica” dell’atto e non la data di spedizione da parte dell’Amministrazione) ha innalzato da 20.000 euro a 50.000 euro il valore della lite al di sotto del quale è obbligatorio il reclamo/mediazione.

Sotto il profilo procedimentale, poi, il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di contestazione ed è improcedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica del ricorso alla controparte, durante i quali l’ente impositore espleta l’attività di reclamo/mediazione.

Per quanto concerne, infine, la conclusione del procedimento di reclamo/mediazione, si rileva che sono possibili i seguenti esiti:

  1. accoglimento totale o parziale del reclamo. In tal caso, la controversia fiscale è chiusa;
  2. rigetto del reclamo. In tal caso, l’ente impositore notifica il provvedimento di rigetto al ricorrente, il quale può accettare il provvedimento oppure continuare il contenzioso, costituendosi in giudizio e depositando, quindi, il ricorso in Commissione tributaria provinciale;
  3. raggiungimento di un accordo di mediazione. In tal caso, le parti sottoscrivono un accordo di mediazione, tenendo conto della proposta contenuta nel ricorso, con automatica riduzione delle sanzioni amministrative al 35 per cento del minimo previsto dalla legge.

A tal proposito, si evidenzia che l’accordo di mediazione deve contenere l’indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione (ovvero, tributo, interessi e sanzioni) e le modalità di versamento degli stessi, comprese le eventuali modalità di rateizzo.

Esso si intende perfezionato, non con la semplice sottoscrizione, bensì, con il pagamento, entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, dell’importo dovuto per la mediazione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata.

Invece, in caso di controversia avente ad oggetto il rifiuto espresso o tacito alla richiesta di restituzione di somme o di controversie aventi ad oggetto operazioni catastali, il perfezionamento avviene già con la sottoscrizione dell’accordo.

La mediazione tributaria