20 Aprile 2017

Consignment stock con regole diverse a seconda del Paese Ue

di Marco Peirolo
Scarica in PDF

In un precedente intervento (“Profili Iva del consignment stock nei rapporti intra-Ue”) è stato illustrato il regime impositivo dell’accordo di consignment stock nella prospettiva nazionale, richiamando a tal fine le principali indicazioni fornite dalla prassi amministrativa. Il principio che emerge è quello in base al quale il passaggio della proprietà è differito al momento del prelievo della merce da parte del cliente di altro Paese Ue, sicché la fattura deve essere emessa, in regime di non imponibilità Iva ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera a), del D.L. 331/1993, vale a dire come cessione intracomunitaria in senso stretto”, al momento del prelievo o, al più tardi, alla scadenza del termine di un anno dall’invio dei beni nel territorio di destinazione.

Gli operatori italiani sono, tuttavia, tenuti a verificare la legislazione del Paese Ue di appartenenza della controparte, in quanto la regola della sospensione d’imposta vigente in Italia non sempre è riconosciuta dal Paese Ue del cliente (es. Germania), che in questi casi considera l’invio dei beni come un trasferimento per esigenze dell’impresa rientrante ab origine nella disciplina degli scambi intracomunitari. Ciò significa, pertanto, che l’operatore nazionale deve aprire una posizione Iva nel Paese di destinazione al fine di rilevare l’acquisto intracomunitario “per assimilazione”, ex articolo 21 della Direttiva 2006/112/CE.

Operativamente, la procedura da seguire implica:

  • l’emissione della fattura non imponibile Iva ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera c), del D.L. 331/1993 nei confronti della posizione Iva locale. La fattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello del trasferimento dei beni e la base imponibile è determinata in funzione del prezzo di costo (articolo 43, comma 4, del D.L. 331/1993);
  • l’annotazione della fattura, distintamente, nel registro delle fatture emesse entro il termine di emissione e con riferimento al mese di trasferimento dei beni a destinazione;
  • la presentazione del modello INTRA 1-bis;
  • per i beni prelevati dal cliente, l’emissione della fattura di vendita (articolo 21, comma 6-bis, lettera a), del D.P.R. 633/1972):
    • per mezzo della posizione Iva locale, se il Paese di destinazione non ha previsto l’applicazione del reverse charge, ovvero
    • per mezzo della posizione Iva italiana e con indicazione della dicitura “inversione contabile”, se il Paese di destinazione ha previsto l’applicazione del meccanismo del reverse charge, avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 194 della Direttiva 2006/112/CE.

Esistono, però, altri Paesi Ue che, in via di semplificazione, considerano applicabile la sospensione d’imposta ai trasferimenti intracomunitari di beni in dipendenza di un accordo di consignment stock o di call-off stock (es. Francia).

Sul piano operativo, alla luce delle indicazioni rese dall’Amministrazione finanziaria, l’impresa italiana deve adempiere ai seguenti obblighi:

  • annotazione dei beni inviati nel Paese Ue nel registro di cui all’articolo 50, comma 5, del D.L. 331/1993;
  • a seguito del prelievo da parte del cliente:
    • emissione della fattura in regime di non imponibilità di cui all’articolo 41, comma 1, lettera a), del D.L. 331/1993, entro il giorno 15 del mese successivo a quello del prelievo;
    • annotazione della fattura, distintamente, nel registro delle fatture emesse, secondo l’ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione;
    • eliminazione dei beni prelevati dal registro di cui al citato articolo 50, comma 5, del D.L. 331/1993;
    • presentazione del modello INTRA 1-bis;
  • al termine dell’esercizio, rilevazione in bilancio della rimanenza dei beni esistenti all’estero.

Particolare attenzione dovrà essere posta all’eventuale limite temporale, inferiore a quello annuale previsto dalla normativa italiana, che nel Paese di destinazione comporta la decadenza del regime sospensivo, con obbligo, pertanto, per l’impresa nazionale, di rilevare l’acquisto intracomunitario “per assimilazione” previa identificazione ai fini Iva. Nel caso della Francia, i beni devono essere prelevati dal deposito – che, peraltro, può essere gestito anche dal fornitore o da un terzo per suo conto – entro il termine di 3 mesi dall’arrivo; in caso contrario, l’operatore italiano deve aprire una posizione Iva in loco per regolarizzare la movimentazione intracomunitaria, salvo che i beni non prelevati siano rispediti in Italia prima della scadenza del suddetto termine.

Dottryna