11 Aprile 2016

Confisca legittima anche con la rateazione

di Luigi Ferrajoli
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Con la sentenza n. 5728/2016, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla corretta applicazione della confisca e del sequestro che ne costituisce fondamento, relativamente agli importi dovuti all’Erario che siano stati successivamente oggetto di rateazione.

La vicenda trae origine dalla contestazione, formulata nei confronti di una società, di omesso versamento delle ritenute per un importo di circa 410mila euro, motivo per cui veniva emesso un decreto di sequestro preventivo per equivalente sull’intero quantum debeatur. In seguito all’irrogazione della misura cautelare, la società contribuente decideva di rateizzare il debito erariale e provvedeva al pagamento delle prime due rate dal valore di circa 47mila euro.

A seguito dell’istanza di riesame proposta dalla società, il Tribunale delle Libertà ha ritenuto opportuno riformare il provvedimento di sequestro riducendone l’importo in proporzione della somma già corrisposta al Fisco in conseguenza del pagamento delle prime rate.

La società decideva quindi di proporre ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale eccependone l’illegittimità per violazione degli artt.321 e 322-ter c.p.p. e dell’art.1, co.143, L. n.244/07 alla luce dell’intervenuta rateizzazione del debito erariale che, a dire della ricorrente, avrebbe determinato una “novazione del rapporto erariale” e che, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.74/00, la confisca e il sequestro non potevano operare.

In particolare, il ricorrente fondava la propria richiesta proponendo un’interpretazione letterale della norma secondo cui, semplicemente, con il versamento delle imposte cesserebbe la ragione sanzionatoria su cui si fondano sequestro e confisca.

Sul punto, i giudici di legittimità hanno in primo luogo chiarito che il Tribunale ha operato correttamente decurtando l’importo sottoposto a sequestro della parte già corrisposta per effetto del versamento delle rate. In secondo luogo, gli Ermellini hanno avuto modo di stigmatizzare quanto affermato dalla società contribuente rilevando che, ai fini della “non operatività della confisca e, correlativamente, alla obliterazione del sequestro imposto a tal fine”, risulta insoddisfacente la mera adesione a un piano rateale di pagamento o il parziale pagamento effettuato rilevando, a tale scopo, solo l’estinzione dell’intero debito erariale.

Il Collegio ha peraltro chiarito che nemmeno le recenti novità legislative introdotte dal D.Lgs. n.158/15 inducono a rassegnare conclusioni differenti.

Ed infatti, il nuovo articolo 12-bis del D.Lgs. n.74/00 prevede che “la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’Erario anche in presenza di sequestro” statuendo, subito dopo, che “nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta”.

Diviene dirimente, a questo punto, capire cosa abbia voluto intendere il Legislatore con l’espressione “impegno a versare”. Sul punto, la Corte ha chiarito che “la mera esternazione unilaterale del proposito di adempiere al pagamento svincolata da ogni scadenza e da ogni obbligo formale nei confronti della controparte non pare essere sufficiente ad integrare la condotta richiesta dall’art.12-bis anche perché, così ragionando, si giungerebbe “a far dipendere la operatività della sanzione, in contrasto con i criteri di logicità e ragionevolezza che devono sempre presiedere all’operazione interpretativa, e in maniera tale da condurre ad una sostanziale neutralizzazione generalizzata dell’istituto, da propositi unilaterali e per di più sforniti di ogni sanzione in caso di mancato rispetto dell’impegno assunto”.

È interessante notare che, secondo l’interpretazione della Corte di Cassazione, la locuzione “non operanon implica che in presenza di un accordo di rateazione la confisca non possa essere adottata, ma che non troverà applicazione solo per la parte già versata all’Erario e ciò in quanto, diversamente opinando, verrebbe meno proprio la funzione del sequestro di garantire l’efficacia della confisca.

In conclusione, nell’affermare che “anche in presenza di piano rateale di versamento, la confisca continua ad essere consentita per gli importi che non siano stati ancora corrisposti così continuando ad essere consentito anche il sequestro a detta confisca finalizzato”, il Collegio ha ritenuto infondato il ricorso avanzato dalla società contribuente e, per l’effetto, lo ha rigettato confermando il provvedimento impugnato.