24 Gennaio 2014

Comunicazione dei beni ai soci: ultimi chiarimenti

di Federica Furlani
Scarica in PDF

Nel Videoforum di Italia Oggi, e con una serie di , l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di ultime precisazioni, rispondendo a specifici quesiti, in merito alla Comunicazione dei beni ai soci e dei finanziamenti, il cui termine di presentazione, relativamente al periodo 2012, scade il prossimo 31 gennaio 2014 (o meglio scade il termine del periodo di “tolleranza” concesso dall’Agenzia stessa).

Il chiarimento sicuramente più rilevante attiene i profili sanzionatori in caso di mancato o inesatto adempimento della comunicazione relativa ai finanziamenti e alle capitalizzazioni, atteso che il D.L. n.138/2011 nulla ha previsto al riguardo. La domanda in particolare chiedeva la conferma dell’inapplicabilità delle sanzioni.

Con una indicazione opinabile, l’Agenzia ha invece affermato che, trattandosi di comunicazioni all’Anagrafe tributaria, si deve ritenere applicabile la sanzione di cui all’art.13, comma 2, del DPR n.605/1973, il quale così recita: “Chi omette le comunicazioni previste dall’articolo 7, dal terzo comma dell’articolo 16 e dal primo e dal terzo comma dell’articolo 20 è punito con la sanzione amministrativa da lire quattrocentomila (206,58€) a lire dieci milioni (5.164,57€); la sanzione è ridotta alla metà in caso di comunicazioni incomplete o inesatte; la sanzione è ridotta alla metà in caso di comunicazioni incomplete o inesatte”.

Un’altra precisazione attiene l’esclusione dalla comunicazione dei beni concessi in godimento agli amministratori, come disposto dal punto 3.1 del provvedimento n.94902 del 2 agosto 2013, a prescindere, ed è questo il chiarimento, dal fatto che questi siano tassati o meno come fringe benefit per l’amministratore stesso ai sensi degli art. 51 e 54 del Tuir: si differenzia quindi la posizione degli amministratori rispetto a quella dei soci, dipendenti o autonomi, per i quali è prevista l’esclusione dall’obbligo della comunicazione solo con riferimento ai beni per i quali vi è la tassazione del fringe benefit.

Nell’ambito della stessa risposta inoltre è stato affrontato il tema dei beni concessi in godimento ai soci nel caso di applicazione di norme che limitano la deducibilità dei costi in capo al concedente e che costituiscono reddito in capo al soggetto utilizzatore.

L’Agenzia ha richiamato la risposta data il 16 gennaio chiarendo che l’obbligo di comunicazione non sussiste, coerentemente con quanto previsto dalla circolare n.36/2012, qualora non emergano differenze tra il valore pattuito, incrementato della quota di reddito della società imputabile al socio, nelle ipotesi di indeducibilità dei costi, e il valore normale.

L’Agenzia ha inoltre confermato che:

  • in tema di capitalizzazioni, la comunicazione attiene gli aumenti di capitale e le operazioni che determinano un apporto reale di capitale, escludendo le ipotesi di mere sottoscrizioni di capitale senza relativo versamento e del passaggio di riserve a capitale, precisando che nella casella 1 del rigo BG03 del modello di comunicazione deve essere indicata la data dell’effettivo versamento, a prescindere da quella di sottoscrizione;

  • l’importo derivante da rinuncia ai finanziamenti non deve essere indicato, sempreché non comporti un esborso di denaro ad altro titolo, ad esempio a titolo di apporto.

Riprendendo inoltre quanto indicato nel punto 2.1 del provvedimento n. 94902 del 2 agosto 2013, che prevede che debbano essere comunicati all’Anagrafe tributaria “i dati delle persone fisiche soci o familiari dell’imprenditore che hanno concesso all’impresa, nell’anno di riferimento, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari i superiore a 3.600 euro”, l’Agenzia ribadisce l’esclusione dall’obbligo in oggetto dei versamenti eseguiti:

  • da soggetti collettivi (società o enti) soci;
  • dai familiari dei soci;
  • dal titolare dell’impresa familiare.

Da ultimo nella risposta FAQ al quesito n. 1 l’Agenzia ha precisato che i contribuenti che adottano il regime di contabilità semplificata, quello di vantaggio ex art. 27, commi 1 e 2, D.L. n.98/11 (regime dei nuovi minimi), quello agevolato ex art. 27, commi 3 e seguenti, D.L. n.98/2011 (regime degli ex minimi) ed il regime delle nuove iniziative produttive (art.13 L. 388/2000) sono esonerati dall’obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni, a meno che non posseggano un conto corrente specifico dedicato all’attività. In tal caso l’obbligo sussiste al pari delle imprese che adottano il regime di contabilità ordinaria.