30 Gennaio 2014

Comunicazione annuale dati Iva: soggetti obbligati e soggetti esonerati

di Federica Furlani
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Entro il prossimo mese di febbraio deve essere presentata in via telematica la comunicazione annuale dati IVA relativa all’anno solare 2013, obbligo sancito dall’art. 8-bis D.P.R. 322/1998.

Si precisa tuttavia che la norma è stata modificata dall’art. 10 D.L. 78/2009 che ha previsto l’esonero dall’invio della comunicazione per i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale in forma autonoma entro il mese di febbraio, a prescindere dal saldo a debito o a credito.

Il modello di comunicazione annuale dati IVA è stato approvato con provvedimento del 17 gennaio 2011; con provvedimento del 15 gennaio 2014 sono state invece approvate le nuove istruzioni per la compilazione.

Il modello, privo di natura dichiarativa, deve riportare l’indicazione delle risultanze delle liquidazioni periodiche per determinare l’IVA dovuta o a credito. Non è pertanto richiesta l’indicazione di operazioni di rettifica o conguaglio (come il calcolo definitivo del pro-rata), riporto del credito IVA dell’anno precedente, compensazioni e versamenti effettuati, …

Come precisato dalla C.M. 6/E/2002, poiché la natura e gli effetti della Comunicazione non solo quelli propri della dichiarazione IVA, ma quelli riferibili alle comunicazione di dati e notizie, non sono applicabili le sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione, nonché delle disposizioni di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 in materia di ravvedimento in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione.

L’omissione della comunicazione o l’invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11 del D. Lgs. 471/1997 per la omessa o inesatta comunicazione di dati: si tratta della sanzione amministrativa che va da 258,00 euro a 2.065,00 euro.

Non essendo prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, eventuali errori nella compilazione devono essere corretti in sede di dichiarazione annuale.

In linea generale, sono tenuti a presentare la comunicazione dei dati IVA i soggetti titolari di partita IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se non hanno effettuato operazioni imponibili e non sono tenuti ad effettuate le liquidazioni periodiche.

Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione in esame:

  • contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10 e coloro che, essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione ex art. 36-bis abbiano effettuati solo operazioni esenti, ancorché siano tenuti per lo stesso anno alla presentazione annuale Iva per l’effettuazione delle rettifiche ex art. 19-bis2. L’esonero non si applica se il contribuente ha registrato operazioni intracomunitarie o siano stati effettuati acquisti per i quali l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisto oro, argento, rottami, …);
  • persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, co. 1 e 2, Dl 98/2011;
  • produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34 comma 6;
  • esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74 comma 6 che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
  • imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA;
  • soggetti passivi d’imposta residenti in altri stati UE, nell’ipotesi di cui all’art. 44 co. 3 DL 331/1993, qualora abbiamo effettuato nell’anno di imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • soggetti che hanno optato per l’applicazione delle disposizioni ex L. 398/1991;
  • soggetti extra UE esercenti attività di e-commerce;
  • persone fisiche cha hanno realizzato nel 2013 un volume d’affari uguale o inferiore a 25.000 euro anche se tenuti a presentare la dichiarazione annuale. Si precisa che per i soggetti che adottano il regime contabile agevolato degli ex minimi (art. 27 co. 3 DL 98/2011) il limite per l’esonero della Comunicazione annuale è pari a 25.822,84 euro (Provvedimento 185825/2011).
  • soggetti di cui all’art. 74 Tuir;
  • soggetti sottoposti a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato fallimentare e preventivo, amministrazione controllata e straordinaria);
  • contribuenti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio (art. 10 DL 78/2009). In questo caso l’ulteriore vantaggio, oltre all’esonero dalla presentazione della Comunicazione, consiste nella possibilità di compensare l’eventuale credito Iva superiore a 5.000 euro a decorrere dal 16 marzo.