2 Luglio 2014

Compensi sportivi anche in presenza di attività commerciale

di Carmen MusuracaGuido Martinelli
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Arriva finalmente da una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecco, la n. 171/01/14, la conferma che, un’associazione sportiva dilettantistica affiliata ad una Federazione Sportiva Nazionale, o ad un Ente di Promozione Sportiva o Disciplina Sportiva Associata e regolarmente iscritta nel Registro nazionale del CONI, ha diritto a riconoscere ai propri atleti, dirigenti o istruttori compensi per esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica di cui agli art. 67,comma 1, lett. m) e 69 del Tuir, indipendentemente dalla natura commerciale o meno dei proventi dalla stessa conseguiti.

Quello appena ricostruito, infatti, è un principio giuridico molto spesso disatteso da parte dell’Agenzia delle Entrate o dall’Inps ex Enpals che, prendendo le mosse da accertamenti o verifiche nelle quali si opera il disconoscimento della natura non commerciale dei proventi conseguiti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche verificate, senza motivazioni ulteriori derivano da ciò anche la perdita per le medesime del diritto a riconoscere compensi per esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica di cui al combinato disposto degli art. 67 comma1, lett. m) e 69, comma 2 TUIR, ricalcolando le conseguenti omesse ritenute non versate sui compensi medesimi e le relative sanzioni.

Nella lite che ha generato la sentenza in commento, che costituisce un importante precedente anche per le realtà attualmente oggetto di verifica, l’Agenzia delle Entrate a seguito di un controllo aveva disconosciuto la natura istituzionale di tutti proventi conseguiti da parte di una asd in ragione del riscontrato modus operandi tipicamente commerciale assunto dalla verificata e aveva emesso nei confronti dell’ente due avvisi di accertamento, il primo con il quale accertava maggiori imposte Ires, Irap e Iva e l’altro attraverso cui accertava le presunte omesse ritenute sui compensi da prestazione sportiva dilettantistica riconosciuti agli istruttori e ai dirigenti dell’associazione in ragione del fatto che, avendo la stessa percepito proventi considerati di natura commerciale si era di fatto comportata come un’impresa e, pertanto, avrebbe dovuto assumere con rapporto di lavoro subordinato tutti i suoi collaboratori operando le ritenute conseguenti.

L’associazione proponeva separati ricorsi avverso i due atti difendendo la legittimità del proprio operato, la natura non commerciale della propria attività e, in merito all’avviso relativo alle presunte omesse ritenute, faceva presente ai Giudicanti che, se anche fosse stata confermata la riqualificazione come commerciali dei proventi conseguiti dall’ente, questo non avrebbe comunque in alcun modo inficiato la legittimità del riconoscimento da parte della stessa di compensi agevolati per esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica in quanto, l’art. 67 cit., non prevede alcuna valutazione preventiva circa la natura commerciale o meno del soggetto titolato ad erogare i citati emolumenti essendo sufficiente solo la qualifica di ente sportivo dilettantistico riconosciuto dal CONI.

Recita infatti testualmente la norma in discussione: “Sono redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto”.

Secondo la formulazione testuale della norma, dunque, per poter legittimamente riconoscere i compensi dalla medesima disciplinati devono sussistere contemporaneamente due presupposti imprescindibili, uno di carattere oggettivo e uno soggettivo: deve trattarsi di proventi riconosciuti per attività svolte per esercizio diretto di attività sportiva, e detti compensi possono essere corrisposti solo da parte di determinati soggetti titolati a farlo : CONI, FSN EPS o qualunque organismo comunque denominato che persegue finalità sportive dilettantistiche e sia da essi riconosciuto.

Nel caso di specie, secondo la difesa dell’associazione, entrambi i requisiti risultavano soddisfatti perché l’ente svolgeva attività a carattere sportivo, come confermava lo stesso ufficio, anche se con modalità commerciali, ed era inoltre formalmente riconosciuta dal CONI in quanto iscritta nel Registro nazionale istituito dal suddetto ente.

L’Agenzia delle Entrate resisteva in giudizio confermando il fondamento dei propri accertamenti in ragione della natura commerciale dei proventi conseguiti dall’associazione che faceva della medesima un ente commerciale a carattere imprenditoriale.

La Commissione Tributaria, con separate sentenze tra loro richiamate, conferma l’avviso di accertamento relativo alle maggiori imposte Ires, Irap e Iva, in quanto dà atto delle modalità assolutamente commerciali dell’agire dell’associazione e accoglie, invece, il ricorso dell’associazione in relazione alle presunte omesse ritenute confermando la tesi difensiva dell’associazione secondo cui “ sussistendo le condizioni oggettive e soggettive, peraltro non contestate, indipendentemente dalla tipologia di attività praticata dal soggetto erogante, per l’art. 69, TUIR i comensi di cui all’art. 67, comma1, lett. m) TUIR, non costituiscono mai reddito per il percipiente entro la soglia di euro 7.500 nel periodo d’imposta e non devono, di conseguenza, essere operate in riferimento ad essi ritenute di alcun tipo”.