30 Giugno 2017

Compensazione contributi INPS: questioni aperte per i forfettari

di Alessandro Bonuzzi
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Con la circolare 104/2017 l’INPS ha fornito i “consueti” chiarimenti annuali in ordine alla compilazione del quadro “RR” del modello Redditi 2017, nonché ai termini e alle modalità di versamento dei contributi dovuti a saldo 2016 e in acconto 2017 in scadenza oggi oppure entro il prossimo 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

Il documento ha altresì ripreso le indicazioni passate in tema di compensazione dei crediti INPS, affermando che l’importo eventualmente risultante a credito dalle colonne 19 o 33 del quadro RR del modello Redditi 2017 può essere portato in compensazione nel modello F24 con l’indicazione, quale periodo di riferimento, esclusivamente dell’anno 2016 e dell’importo che si intende compensare.

Anche le somme a credito riferite al 2015 possono essere utilizzate in compensazione tramite il modello F24 ma entro la data di presentazione del modello Redditi 2017, dovendo poi essere riportate esclusivamente nelle colonne 21 o 35 del relativo quadro RR.

L’eventuale residuo del credito 2015 va indicato nel rigo RR del modello Redditi 2017 – colonne 22 e 36 – e deve essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva (cd. autoconguaglio).

In altri termini le eccedenze del 2015 possono essere:

  • liberamente compensatesu modello F24 (con qualsiasi tributo o contributo) al più tardi entro il 30 settembre 2017 (in caso di anticipata presentazione del modello Redditi 2017 il termine dovrebbe ridursi di conseguenza);
  • richieste a rimborsomediante apposita piattaforma presente sul sito INPS;
  • utilizzate in autoconguaglio(vale a dire in compensazione interna INPS su INPS) sempre previa presentazione di apposita richiesta telematica mediante le procedure presenti sulla piattaforma INPS.

Infine, le somme a credito riferite ad anni d’imposta precedenti rispetto al 2015 non devono essere esposte in dichiarazione, ma devono essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva.

Potrebbe accadere che un professionista, nell’anno 2016, abbia versato contributi previdenziali alla Gestione separata per 2.000 euro; tale ammontare confluisce nel modello Redditi 2017 (anno d’imposta 2016) come onere deducibile dal reddito di lavoro autonomo secondo il criterio di cassa. I contributi effettivamente dovuti a saldo risultano, però, essere inferiore e pari a 1.500 euro.

L’eccedenza 2016 di 500 viene, quindi, utilizzata in compensazione a scomputo dei contributi dovuti in acconto per l’anno 2017 di importo pari a 400 euro.

L’imposta risparmiata, per effetto della deduzione della quota di eccedenza compensata (400 euro), va restituita all’Erario in ossequio a quanto previsto dalla lettera n-bis) del comma 1 dell’articolo 17 del Tuir, con applicazione, quindi, della tassazione separata (rigo RM9 colonna 1), fermo restando la facoltà per il contribuente di optare per la tassazione ordinaria (rigo RM9 colonna 2).

Ebbene, in questi casi, il meccanismo restitutivo presenta delle disfunzioni soprattutto quando il professionista è un contribuente minimo o forfettario che non produce altri redditi al di fuori di quello derivante dall’attività di lavoro autonomo. Difatti, l’assoggettamento del credito utilizzato alla tassazione separata o all’Irpef ordinaria determinerebbe un aggravio ingiustificato, atteso che il risparmio d’imposta fruito in sede deduzione dal reddito è tarato sulla misura dell’imposta sostitutiva.

Al fine di aggirare il problema, si ritiene ragionevole che l’importo compensato potrà essere indicato direttamente tra i componenti positivi del reddito 2017 nel quadro LM, al rigo LM2, se il soggetto è un minimo, oppure al rigo LM22, nel caso in cui il contribuente sia un forfettario, non essendo previsto alcuno rigo specifico.

Peraltro, non pare corretto che l’incremento debba concorrere alla base di calcolo dei contributi INPS 2017, la quale, pertanto, dovrebbe essere sterilizzata dell’importo del credito compensato.

Solo così facendo, nel caso prospettato, l’utilizzo del credito INPS in compensazione non sarebbe in alcun modo penalizzante.

In alternativa si potrebbe dar rilevanza reddituale al credito compensato portandolo a riduzione dell’ammontare dei contributi deducibili. In tal caso nel rigo LM7 (o LM35) troverà spazio l’importo dei contributi deducibili al netto del credito compensato e verrebbe meno il problema relativo all’aumento della base di calcolo dei contributi INPS 2017.

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