9 Gennaio 2014

Compensabili dall’Amministrazione i crediti vantati verso il cedente in caso di cessione del credito Iva

di Fabio Landuzzi
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La Corte di Cassazione (sentenza n. 27883 del 13 dicembre 2013) ha affermato che in materia di Iva, e nello specifico per quanto attiene alla compensabilità del credito Iva chiesto a rimborso dal contribuente e poi oggetto di cessione ad una società finanziaria, con altri controcrediti tributari vantati dall’Amministrazione nei confronti del contribuente-cedente, si applica la norma generale di cui all’articolo 1248, comma 2, Cod.civ.; pertanto, se la cessione del credito Iva non è stata accettata espressamente dal debitore ceduto, ovvero dall’Amministrazione, ma é stata solo notificata a questi, alla stessa Amministrazione può essere precluso esclusivamente di compensare con tale debito Iva i propri controcrediti verso il contribuente-cedente se essi sono sorti in una data posteriore alla notificazione della cessione del credito. Quindi, l’Amministrazione è legittimata a negare la liquidazione del rimborso Iva al cessionario eccependo la compensazione di tale proprio debito Iva con altri propri controcrediti fiscali verso il cedente purché questi siano sorti prima della notifica della cessione del credito Iva.

La controversia traeva origine da un atto di diniego al rimborso Iva (riferito all’anno 1998) emesso dall’Amministrazione (nel 2003) per via del fatto che il credito Iva richiesto a rimborso, prima, e oggetto di cessione ad altra impresa (cessione avvenuta e notificata nel maggio 2001), poi, era stato compensato dall’Amministrazione stessa con propri controcrediti vantati nei confronti del contribuente-cedente (questi derivanti da omessi versamenti Iva del contribuente per gli anni dal 1994 al 1996 e oggetto di notifica con apposite cartelle dal settembre 2001 al febbraio 2002). Secondo la società cessionaria del credito Iva tale eccezione sollevata dall’Amministrazione non era fondata, in quanto i controcrediti compensati nascevano da cartelle notificate solo dal settembre 2001, ossia oltre la data della notifica all’Amministrazione della cessione del credito Iva a rimborso (avvenuta a maggio 2001); la tesi del contribuente, avallata peraltro nel giudizio della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, era che a norma dell’articolo 43-bis del D.P.R. 602/1973 e del DM attuativo n. 384/1997, non potevano essere compensati con il credito Iva dei controcrediti dell’Amministrazione derivanti da cartelle notificate dopo la data della notifica della cessione del credito Iva.

La Cassazione ha invece ritenuto corretto il comportamento dell’Amministrazione, nell’assunto che le disposizioni richiamate dal contribuente e fatte proprie nel giudizio di secondo grado (articolo 43-bis, D.P.R. 602/1973) sono invero applicabili esclusivamente al comparto delle imposte sul reddito. Pertanto, i limiti alla compensazione dei controcrediti dell’Amministrazione ai crediti ceduti e ad essa notificati ex art. 43-bis, D.P.R. 602/1972 non sarebbero applicabili al caso dell’Iva. Quindi, quando si ha riguardo alla cessione di crediti Iva a giudizio della Cassazione trova applicazione la norma di diritto comune, ovvero l’articolo 1248, comma 2, Cod.civ., che impedisce la compensazione soltanto nel caso in cui i controcrediti opposti siano sorti successivamente al credito domandato.

Di conseguenza, poiché i controcrediti dell’Amministrazione erano sorti senza dubbio negli anni dal 1994 al 1996 in quanto erano relativi ad Iva non versata dal contribuente-cedente, benché le relative cartelle fossero state notificate solo dal settembre 2001 al 2002, e quindi oltre la data della notifica della cessione del credito Iva (avvenuta a maggio del 2001), secondo il giudizio della Cassazione l’Amministrazione era legittimata ad opporre in compensazione nei confronti del cessionario del credito Iva tali propri controcrediti invocando l’applicazione dell’articolo 1248, comma 2, Cod.civ., in virtù della non estensione al comparto dell’Iva della disciplina, valevole solo per le imposte sul reddito, di cui all’articolo 43-bis del D.P.R. 602/1972 e della relativa disciplina attuativa. Di conseguenza, l’atto di diniego alla liquidazione del rimborso Iva è stato ritenuto legittimo.