3 Novembre 2015

Come ti valuto…

di Massimiliano Tasini
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L’articolo 2621 codice civile, titolato “False comunicazioni sociali”, nella versione vigente dal 12 gennaio 2006 al 14 giugno 2015 (data di entrata in vigore della Legge 69/2009), stabiliva che, salvo quanto previsto dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l’arresto fino a due anni (primo comma). Stabiliva altresì che in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta (quarto comma).

Quindi, di regola le valutazioni estimative erronee rilevavano ai fini penali, salva la clausola del 10 per cento.

In base al nuovo articolo 2621, fuori dai casi previsti dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Risulta evidente l’eliminazione del riferimento all’omissione di “informazioni”, sostituito da quello di “fatti materiali rilevanti”, così come anche la scomparsa di ogni riferimento alle valutazioni.

La Corte di Cassazione, Sezione V sentenza n. 44702/2005, all’indomani dell’entrata in vigore della legge 69/2009, ha rilevato come “l’espressione “fatti materiali” porta solo ad escludere dal perimetro della punibilità le opinioni, le previsioni o le congetture prospettate come tali, cioè quali apprezzamenti di carattere squisitamente soggettivo… Erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che con l’inciso “ancorché oggetto di valutazioni” si sia voluto escludere la rilevanza penale delle false valutazioni.

Ci sembra chiaro.

Andiamo nel mondo del diritto penale tributario. Il vecchio articolo 7 D.Lgs. 74/2000 conteneva due passaggi relativi alle valutazioni: nel primo comma si precisava che non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4, tra l’altro, le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio; nel secondo comma si precisava poi che, in ogni caso, non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette.

Il nuovo articolo 4 D.Lgs. 74/2000, quale novellato dalla recentissima riforma del sistema sanzionatorio, stabilisce che al comma 1-bis, ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali. Ed al comma 1-ter che, fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

Anche questo ci sembra abbastanza chiaro. Così come ci sembra abbastanza chiaro l’effetto “sinergico” di queste previsioni.

Lo scenario, voluto o meno, su questo non vorremmo dire nulla, che si apre sembra sintetizzabile con l’espressione “Patricia”, e ciò anche in relazione alle fattispecie pregresse. Certo, con riferimento alla questione penal-tributaria potrà sempre obiettarsi che all’ampliamento dell’ombrello “depenalizzante” corrisponde, a parziale bilanciamento, l’omissione di ogni riferimento all’articolo 3 D.Lgs. 74/2000, cioè alla fattispecie “di confine” tra chi usa fatture false (articolo 2) e chi è “solo infedele” (articolo 4), certamente con effetti diversi sul passato (giusta la previsione dell’articolo 2) e per il futuro, tenuto conto del nuovo e più “ambizioso” compito riservato dal legislatore all’articolo 3 citato.

Facendo un bilancio, può ben dirsi che… saranno bilanci difficili.