7 Maggio 2016

Chiarito il trattamento IRAP del distacco del personale

di Comitato di redazione
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Finalmente chiaro il trattamento IRAP del distacco del personale.

Con una modifica alle istruzioni per la compilazione del modello dichiarativo del tributo regionale, l’Agenzia delle entrate risolve la questione che era stata evidenziata dalla dottrina nei mesi scorsi, in merito alle modifiche annunciate con circolare 22/E/2015.

In particolare, le istruzioni originarie prevedevano che: “Il costo sostenuto per l’impiego di personale in base a contratto di lavoro interinale è, in ogni caso, deducibile per l’importo che eccede gli oneri retributivi e contributivi. Gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono alla formazione della base imponibile. Nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi si considerano costi relativi al personale non ammessi in deduzione (salva l’applicazione delle deduzioni per lavoro dipendente previste dall’articolo 11)”.

Tuttavia, la circolare 22/E/2015 aveva invece chiarito che, dopo l’introduzione del meccanismo di deduzione del costo del lavoro impiegato con contratto a tempo indeterminato:

  • per l’impresa distaccante, divengono rilevanti tanto il costo quanto il ricavo;
  • nulla era stato affermato per l’impresa distaccataria.

Vi era dunque da risolvere la situazione di stallo, ed hanno provveduto le modifiche apportate alle istruzioni che, rispetto a quanto sopra riportato, aggiungono: In caso di distacco di personale dipendente per il quale si fruisce della deduzione di cui all’articolo 11, comma 4-octies, si rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare n. 22/E del 9 giugno 2015”.

Sciolto il rebus sulla società distaccante.

Per la medesima, dunque:

  • rileva il costo del lavoro;
  • si applicano le nuove misure di integrale deduzione, per i soggetti con contratto a tempo indeterminato;
  • rileva il componente positivo di riaddebito di tale costo alla distaccataria.

Sulla posizione ai fini IRAP di tale ultimo soggetto, però, nulla viene aggiunto.

Si potrebbero, allora, ipotizzare due scenari:

  • il costo del personale “ricevuto” rileva come tale anche nella posizione della distaccataria;
  • il costo del personale ricevuto rileva come normale prestazione di servizi.

Ove si condividesse la prima ipotesi, si dovranno trasmettere alla distaccataria anche le informazioni relative al personale dipendente, complete di misura delle deduzioni, eccetera.

Sempre in base a questo approccio, accadrebbe che per il medesimo soggetto assunto si avrebbe una sorta di duplicazione delle deduzioni su due soggetti.

Ove si preferisse, invece, la seconda soluzione, si incontrerebbero minori difficoltà di ordine pratico, trattando il riaddebito come un normale servizio.

La nuova impostazione, peraltro, determina anche ulteriori conseguenze:

  • nel pregresso scenario, l’eventuale differenziale tra il costo effettivo ed il riaddebito sulla distaccante restava irrilevante ai fini IRAP;
  • nell’attuale situazione, invece, il costo del lavoro del personale distaccato può essere al limite azzerato, mentre l’eventuale differenziale (positivo o negativo) non concorre alla formazione della base imponibile IRAP;
  • nel pregresso scenario il costo del lavoratore distaccato trovava riconoscimento secondo le usuali regole;
  • nell’attuale scenario, il costo del lavoratore distaccato è riconosciuto integralmente se si condivide l’ipotesi della prestazione di servizi, ovvero parzialmente (nel massimo delle deduzioni) ove si sposi l’ipotesi della doppia rilevanza come costo del lavoro.

In ogni caso, si è fatta quantomeno luce su una vicenda che risultava davvero bizzarra, ove l’Amministrazione negava sé stessa, non avendo provveduto ad allineare il proprio pensiero alle istruzioni per la compilazione del modello, peraltro approvate con un provvedimento direttoriale, avente forza maggiore rispetto alla semplice circolare.

Per completare il quadro, mancherebbe l’ultima precisazione in merito al trattamento in capo alla distaccataria.