27 Febbraio 2015

Chiarimenti sul visto di conformità per 730 e altre dichiarazioni

di Maria Paola Cattani
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Chiarimenti in merito alle modifiche contenute nel decreto semplificazioni con riferimento alle sanzioni, alle garanzie e alle modalità di esecuzione dei controlli sul visto di conformità e sugli adempimenti posti a carico dei soggetti che appongono il visto, con particolare riferimento ai professionisti. L’Agenzia delle entrate avvisa che la Circolare n. 7/E, pubblicata ieri, costituisce una “pratica bussola” per Caf, dottori commercialisti e consulenti del lavoro, che, oltre a fornire delucidazioni, riprende anche i principali contenuti dei documenti di prassi già emanati.

In primo luogo viene ricordato che per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità sulla dichiarazione 730 (che non sussiste, in questo caso, per i periti ed esperti iscritti negli elenchi delle CCIAA), i professionisti devono presentare alla propria Direzione regionale una preventiva comunicazione e devono già essere abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

L’Agenzia precisa anche che per l’attività di assistenza fiscale sulle dichiarazioni 730 il professionista non può avvalersi di una società di servizi, mentre sarà possibile effettuare la trasmissione mediante l’associazione professionale a cui lo stesso appartenga, con la precisazione, però, che l’attività “non può essere effettuata da altro professionista, anche se abilitato, della stessa associazione, diverso da quello che ha apposto il visto sulle dichiarazioni”.

La C.M. n. 14/E/2013 ha chiarito che il professionista deve essere abilitato a far data dal 30 giugno dell’anno nel corso del quale presta l’assistenza mentre, per il 2015, l’Agenzia richiede che il professionista sia abilitato dalla data di apertura del canale per la trasmissione delle dichiarazioni precompilate e comunque prima della trasmissione delle dichiarazioni, data che, secondo il nuovo termine per la presentazione, sarà quindi il 7 luglio 2015. I professionisti abilitati dopo tale data, potranno prestare assistenza fiscale solo a partire dal 2016.

Alla comunicazione da presentare alla Direzione regionale deve essere allegata, tra le altre documentazioni, anche la copia integrale della polizza assicurativa di cui all’art.22 D.M. n. 164/1999, disposizione modificata a decorrere dal 13.12.2014 con la previsione dell’’innalzamento a tre milioni di euro della soglia del massimale e dell’estensione della garanzia, nel caso di visto infedele, al pagamento di una somma pari alle imposte, interessi e sanzioni che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito del controllo formale, ove l’errore non sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente. La polizza deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o altro ente, senza franchigie o scoperti, anche per i cinque anni successivi alla scadenza del contratto. Tali modifiche sono richieste prima dell’apposizione del visto (quindi anche sulle polizze non ancora scadute all’entrata in vigore del decreto), integrando la polizza con la previsione esplicita della copertura del nuovo rischio, relativo al rilascio di visto infedele, previsto dall’art. 39 del D. Lgs. n. 241/1997. Sarà inoltre necessario trasmettere periodicamente alla Direzione regionale copia del rinnovo o della quietanza, per dimostrare che il requisito della copertura assicurativa permane nel tempo. Qualora sia l’associazione professionale a stipulare la polizza, dovrà essere coperto ogni eventuale danno causato dall’attività del singolo professionista distintamente abilitato.

In materia di controlli da effettuare ai fini del rilascio del visto l’Agenzia richiama i chiarimenti delle CC.MM. n. 134/E/1999, n. 57/E/2009, n. 28/E/2014 e n. 32/E/2014 e quanto previsto dall’art. 2 del D.M. n. 164/1999. Pertanto, la verifica non comporta valutazioni di merito, ma il riscontro formale della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione e nella richiesta di rimborso Iva infrannuale alla relativa documentazione, nonché all’ammontare delle componenti positive e negative relative all’attività di impresa esercitata e rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva, dell’Irap e dei dati riguardanti i sostituti d’imposta. In particolare, per quanto concerne i 730, la verifica dovrà riguardare:

  • la corrispondenza delle ritenute, anche a titolo di addizionali, e l’ammontare del reddito con quanto contenuto nelle CU esibite (non però la correttezza degli altri elementi reddituali indicati dal contribuente, quali redditi fondiari e redditi diversi);
  • gli acconti versati o trattenuti;
  • le deduzioni dal reddito, le detrazioni e i crediti d’imposta e la rispondenza alle risultanze della documentazione esibita, con specifico controllo delle spese che determinano tale diritto;
  • l’ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto.

L’unica esclusione da responsabilità espressamente prevista è relativa alla verifica della veridicità della dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi normativamente previsti per la fruizione delle detrazioni d’imposta e delle deduzioni dal reddito, che il professionista è tenuto ad acquisire dal contribuente.

Al fine dell’imminente invio delle dichiarazioni Iva, invece, viene semplicemente richiamato quanto esplicitato dalla C.M. n. 32/E/2014 e dalla C.M. n. 57/E/2009.

L’Agenzia analizza quindi le tipologie di controlli che saranno effettuati dagli Uffici, anch’essi modificati dal decreto semplificazioni ed in vigore già per il 2015. Il controllo formale delle dichiarazioni (36-ter) nonché i controlli in ordine alla correttezza del visto di conformità, sarà effettuato attraverso una richiesta di documenti e chiarimenti telematica, inviata, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione, non più al contribuente, bensì al Caf o al professionista, i quali avranno sessanta giorni per provvedere alla trasmissione telematica dei documenti e dei chiarimenti. Anche l’esito del controllo (motivato) sarà comunicato all’intermediario, in modo che entro ulteriori sessanta giorno lo stesso possa fornire ulteriori chiarimenti o documentazione.

Per quanto concerne i profili di responsabilità per l’apposizione del visto, come ben precisato dalla norma e nel corso dei precedenti interventi dell’Agenzia delle entrate, è ribadito nella Circolare che se i modelli 730 (modificati o no) vengono presentati tramite professionisti abilitati o Caf, il controllo formale viene eseguito nei loro confronti, rimanendo sul contribuente solo il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive per detrazioni, deduzioni e agevolazioni. Tuttavia, tali previsioni riguardano tutti i 730 inviati, anche quelli presentati con le modalità ordinarie (non precompilati).

La responsabilità sussiste per gli errori commessi in sede di controlli finalizzati all’apposizione del visto, e comporta il pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione, nella misura del 30%, che sarebbe stata richiesta al contribuente. Pertanto, se il Caf o il professionista riscontrano errori sul visto, l’unica maniera per limitare la responsabilità al pagamento delle sole sanzioni (e ridotte a un ottavo del minimo), è avvisare il contribuente dell’errore e presentare una dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre dell’anno di invio, anche senza il consenso di quest’ultimo.

Per le violazioni più gravi o ripetute,(sia nella compilazione delle dichiarazioni, o per l’assenza di requisiti oggettivi e soggettivi negli intermediari, in caso di attività svolta in assenza di comunicazione preventiva, fino alla generica locuzione di “commissione di reati finanziari”), infine, è attribuita all’Agenzia delle entrate la possibilità di sospendere la facoltà di rilasciare il visto di conformità, o l’asseverazione, per un periodo da uno a tre anni, fino alla revoca dell’abilitazione.