12 Maggio 2017

Chiarimenti del Fisco sulle sanzioni da reverse charge

di Alessandro Bonuzzi
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Con la circolare 16/E di ieri, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul trattamento sanzionatorio previsto per ogni tipo di violazione in materia di reverse charge, alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. 158/2015.

Si ricorda che le nuove disposizioni sono in vigore dal 1° gennaio 2016 e, per effetto del principio del favor rei, trovano applicazione anche per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015 per le quali non siano stati emessi atti che si sono resi “definitivi” anteriormente al 1° gennaio 2016.

La riforma ha novellato il comma 9-bis dell’articolo 6 del D.Lgs. 471/1997 e introdotto tre nuovi commi – 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3 – al fine di creare un sistema maggiormente conforme al principio di proporzionalità e di colpire in modo più grave le frodi. Infatti, i nuovi commi, speciali rispetto al 9-bis, prevedono un trattamento sanzionatorio più lieve.

I commi 9-bis.1 e 9-bis.2 si occupano dei casi di “irregolare assolvimento” dell’imposta, ossia delle ipotesi in cui, rispettivamente:

  • l’operazione doveva essere assoggettata al meccanismo dell’inversione contabile, ma l’imposta è stata assolta in via ordinaria;
  • l’operazione doveva essere assoggettata al regime ordinario, ma l’imposta è stata assolta in reverse charge.

Il comma 9-bis.3 tratta, invece, della errata applicazione del reverse charge ad operazioni esenti, non imponibili, non soggette ad imposta o inesistenti, disponendo la neutralizzazione degli effetti fiscali ai fini Iva e prevedendo la sanzione compresa tra il 5 e il 10% dell’imponibile (con un minimo di 1.000 euro) solo nei casi di operazioni inesistenti.

Tali disposizioni trovano applicazione:

Come detto in apertura la circolare di ieri tratta compiutamente i diversi aspetti della disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni in materia di reverse charge. Le precisazioni sulle quali, però, ci si vuole soffermare sono quelle fornite sui commi 9-bis.1 e 9-bis.2.

Nei di casi di irregolare assolvimento dell’Iva, occorre tener presente che:

  • non occorre regolarizzare l’operazione;
  • è fatto salvo il diritto alla detrazione;
  • la violazione è punita con una sanzione in misura fissa che va da un minimo di 250 euro fino a un massimo di 10.000 euro. La sanzione proporzionale torna applicabile solo quando l’irregolarità è stata determinata da una finalità di evasione o frode di cui è provata la consapevolezza;
  • il fornitore e l’acquirente sono responsabili in solido per il pagamento della sanzione fissa.

Al riguardo, viene chiarito che la sanzione fissa è dovuta:

  • in base a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e
  • con riferimento a ciascun fornitore (9.bis1)/committente (9.bis2).

A detta del Fisco, infatti, l’interpretazione secondo cui la sanzione avrebbe dovuto applicarsi per ogni singola fattura è in contrasto con la ratio delle disposizioni tese a punire in modo lieve le violazioni dell’inversione contabile.

Pertanto, nel caso in cui lo stesso fornitore abbia emesso erroneamente tre fatture con Iva, la sanzione fissa è applicata – in capo all’acquirente – una sola volta, sempreché le violazioni si esauriscano nell’ambito del medesimo periodo di liquidazione.

Altra indicazione di rilievo riguarda l’ambito applicativo del comma 9-bis.2. Sul punto la circolare evidenzia che le disposizioni soft ivi contenute si applicano solo alle ipotesi “in cui l’imposta è stata erroneamente assolta dal cessionario/committente con il meccanismo dell’inversione contabile … per operazioni – astrattamente – riconducibili alle ipotesi di reverse charge ma per le quali non ricorrevano tutte le condizioni per la sua applicazione”.

Ad esempio, la sanzioni fissa trova applicazione per l’impiantista che realizza in appalto un impianto idraulico in un giardino non di pertinenza di un edificio e l’acquirente assolve l’Iva con il meccanismo dell’inversione contabile: la prestazione sarebbe astrattamente riconducibile al reverse charge rimanendone esclusa “solo” perché manca il legame con l’edificio.

Il comma 9-bis.2 non si applica, invece, quando l’inversione contabile è utilizzata in ipotesi palesemente estranee al regime. In tal caso va applicata la sanzione proporzionale (articolo 6, comma 1 o 8, del D.Lgs. 471/1997).

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