18 Luglio 2015

Certificazione Unica e contribuenti minimi

di Comitato di redazione
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Il 31 luglio 2015 scade il termine entro il quale si dovranno inviare in modo definitivo le certificazioni uniche dei soggetti titolari di partita IVA, in merito alle quali l’Agenzia delle entrate ha concesso un termine differenziato, poiché le informazioni non servivano per la elaborazione della dichiarazione precompilata.

La data precisa si è “materializzata” con la circolare 26/E dello scorso 7 luglio 2015 (paragrafo 14), ove è stato affermato che: “si ritiene che queste certificazioni debbano essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il termine previsto per la presentazione del modello 770 Semplificato”.

Tra i soggetti percettori che fanno scattare l’adempimento, vi sono certamente anche i contribuenti minimi, in forza delle indicazioni direttamente desumibili dalle istruzioni.

Nelle scorse settimane, articoli comparsi sulla stampa specializzata tenderebbero ad affermare che risulti del tutto irrilevante il fatto che il contribuente minimo svolgesse (nel 2014) attività di impresa o di lavoro autonomo, ingenerando più di un dubbio (a nostro parere infondato) tra gli operatori.

In particolar modo, si sostiene che nei punti 4 e 7 della apposita sezione vadano riportati, ancorché non assoggettati a ritenuta d’acconto, i compensi ed i ricavi (professionisti o imprese) corrisposti ai contribuenti nel regime dei minimi. Peraltro, per giustificare tale finalità, si evoca la necessità di verificare il rispetto dell’applicazione del criterio di cassa che deve essere applicato da tutti i soggetti (professionisti o imprese) che applicano tale regime dei minimi.

A prescindere dalla utilità del suddetto controllo, ci pare che le conclusioni non siano condivisibili per due ordini di motivi:

  1. esplicito tenore letterale delle istruzioni per la compilazione della certificazione unica;
  2. assenza assoluta di obbligo rinvenibile nel DPR 600/1973.

In merito alla prima motivazione, infatti, le istruzioni rinvenibili sul sito dell’Agenzia delle entrate (in particolar modo si veda il commento al punto 4 della certificazione, relativo all’ammontare lordo corrisposto) affermano quanto di seguito riportato in relazione ai “regimi particolari”:

  • per quanto concerne i compensi erogati ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per i regimi agevolati, relativi alle nuove iniziative di cui all’art. 13 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, al punto 4 va indicato l’intero importo corrisposto, ancorché non assoggettato a ritenuta d’acconto. Il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 7;
  • relativamente ai compensi, non soggetti a ritenuta d’acconto, corrisposti a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 nel presente punto va altresì indicato l’intero importo corrisposto, ancorché non assoggettato a ritenuta d’acconto. Il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 7.

Le istruzioni, come detto, evocano l’obbligo di indicare i “compensi” e, poiché ci muoviamo nel mondo dei sostituti di imposta il termine non può che avere un significato compatibile con l’intera impalcatura del DPR 600/1973.

Le stesse istruzioni, inoltre, rimarcano più volte che il compenso corrisposto va indicato “ancorché non assoggettato a ritenuta d’acconto”.

Ci pare, dunque, che la corretta chiave di lettura sia quella di rinvenire l’obbligo di rilascio della certificazione unica esclusivamente per quelle ipotesi nelle quali, pur sussistendo l’obbligo teorico di applicare una ritenuta, di fatto scatti l’esonero previsto per il contribuente che applica il regime dei minimi.

Ciò, dunque, potrebbe accadere tanto per i lavoratori autonomi, quanto per alcune fattispecie di imprese, quali l’agente di commercio, il soggetto che realizza lavori di recupero del patrimonio edilizio o efficienza energetica, il fornitore del condominio, soggetti i quali avranno disinnescato l’obbligo di ritenuta mediante le apposite comunicazioni sulle fatture emesse, oppure le dichiarazioni rilasciate alle banche in merito al proprio status.

Il secondo motivo per cui non condividiamo le conclusioni diffuse dalla stampa, attiene il contenuto del DPR 600/1973, opportunamente ripreso dalle istruzioni per la compilazione della sezione, che chiedono di indicare:

  • le corresponsioni di somme erogate nel corso del 2014 riferite a redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 del TUIR o redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, dello stesso TUIR, cui si sono rese applicabili le disposizioni degli artt. 25 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42;
  • le provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2014, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-bis del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973;
  • i corrispettivi erogati nel 2014 per prestazioni relative a contratti d’appalto cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973;
  • le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell’art. 17, comma 1, del TUIR).

Pertanto, se ipotizziamo l’esistenza di un importo erogato da una azienda ad un muratore che applica il regime dei minimi, il committente del lavoro nulla dovrà certificare, in quanto – nemmeno in linea teorica – sussiste alcun obbligo di applicare la ritenuta d’acconto su tale erogazione.

La medesima cosa accade per l’imbianchino che ha tinteggiato un negozio; diversamente, se lo stesso imbianchino ha tinteggiato un condominio, la certificazione dovrà essere trasmessa, obbligo che ricade, sempre a titolo di esempio, anche sulla casa mandante che ha un agente che opera nel regime dei minimi.

Ci pare, dunque, di poter sopire qualsiasi allarmismo al riguardo; quello che ciascuno di noi ha fatto nel proprio studio è corretto!