17 Aprile 2015

Cartella esattoriale e beneficio di escussione del debitore

di Luigi Ferrajoli
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Con la sentenza n. 1573 del 16.03.2015 la CTR di Roma si è occupata di una vicenda in cui una società srl unipersonale, cessionaria di ramo di azienda, aveva proposto ricorso avverso la cartella esattoriale con la quale le veniva chiesto il pagamento di una somma a titolo di Iva, interessi e sanzioni, nella sua qualità di responsabile in solido con la società cedente.

La ricorrente, richiamando le condizioni e i limiti della responsabilità solidale del cessionario di azienda, ha dedotto la nullità e l’illegittimità della cartella per la violazione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Il beneficio d’escussione (beneficium excussionis) è un istituto giuridico mediante il quale il debitore coobbligato in solido può pretendere che il creditore, prima di agire esecutivamente nei suoi confronti, rivolga la propria pretesa verso il debitore principale.

La CTP di Roma ha accolto il ricorso dichiarando l’illegittimità della cartella di pagamento impugnata sulla base della violazione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale da parte dell’Ufficio, a norma dell’art.14, co.1, D.Lgs n.472/97 che così recita: “il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo di azienda, per il pagamento dell’imposta  e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti […]”.

L’Ente impositore ha proposto ricorso avanti alla CTR di Roma eccependo che il citato principio doveva ritenersi avere efficacia limitatamente alla fase esecutiva senza impedire al creditore di agire in sede di cognizione per ottenere un titolo esecutivo da utilizzare in caso di infruttuosa escussione del debitore principale.

Il contribuente si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’atto di appello, sottolineando che la cartella di pagamento non ha efficacia ai fini meramente cognitivi, in quanto non solo assume valore di titolo esecutivo, ma con lo stesso atto si preannuncia l’esecuzione. Nel caso di specie, infatti, Equitalia aveva fatto seguire alla notifica della cartella la notificazione di un’intimazione di pagamento comprensiva degli interessi successivi, procedendo poi all’instaurazione dell’esecuzione forzata con la notifica dell’atto di pignoramento presso terzi.

La CTR laziale ha accolto parzialmente il ricorso attribuendo alla cartella di pagamento una duplice funzione: a) portare a conoscenza del contribuente l’estratto del ruolo al fine di far decorrere i termini per l’impugnazione e b) quella prodromica all’esecuzione forzata (funzione analoga a quella dell’atto di precetto di pagamento).

Sennonché, secondo i Giudici, “la normativa sulla riscossione delle imposte, pur avendo abbandonato la totale esclusione delle opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi davanti al giudice ordinario, le ha nettamente limitate, nell’ottica sistematica di riservare al giudice tributario la soluzione di ogni aspetto di rilievo sostanziale e procedurale correlato alla disciplina tributaria. Infatti, a norma dell’art.77, co.1 lett a) e b), l’opposizione all’esecuzione di cui all’art.615 c.p.c. è ammessa solo per contestare la pignorabilità dei beni e le opposizioni regolate dall’art.617 c.p.c. (opposizioni agli atti esecutivi) non possono riguardare la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo”.

Il Collegio di secondo grado ha pertanto ritenuto non condivisibile la tesi sostenuta dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 49/14 secondo cui il benefico di escussione riguarda esclusivamente la successiva fase di esecuzione. Infatti, secondo i giudici della CTR, nella fase di esecuzione il contribuente risulterebbe sprovvisto di idonei mezzi di tutela, perché, essendo l’impugnazione della cartella l’unico strumento a sua disposizione, risulterebbe impossibilitato a proporre opposizione all’esecuzione.

La Commissione adita, per cercare di contemperare da un lato la possibilità di far valere in giudizio da parte del contribuente il beneficio di escussione e dall’altro la disciplina normativa relativa al procedimento di accertamento e riscossione delle imposte, ha ritenuto ammissibile che il contribuente eccepisca l’eccezione del beneficio di escussione come motivo di impugnazione della cartella: il giudice, rilevata la fondatezza dell’eccezione, procederà ad un annullamento parziale della stessa. Nello specifico la cartella avrà validità per quanto concerne gli effetti della notificazione dell’estratto di ruolo ma verrà inibita l’intimazione dell’immediato pagamento a pena di esecuzione forzata.

La procedura esecutiva potrà essere riattivata quando l’Ufficio avrà compiuto tutte le attività e/o le verifiche necessarie sotto il profilo della preventiva escussione, mediante notifica di nuova intimazione di pagamento analoga a quella prevista dall’art.50, co.2, d.P.R. n.602/73 per l’ipotesi di esecuzione non iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.