21 Giugno 2014

Blind trust e conflitto di interessi

di Luigi Ferrajoli
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La risoluzione dei conflitti di interesse che spesso sorgono in capo a titolari di cariche governative nazionali (Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo), regionali e locali, è tra i programmi dell’attuale governo.

La norma ad oggi in vigore è la L. 215/2004 (cd. legge Frattini), il cui punto fondamentale è l’articolo 2, intitolato “Incompatibilità” che prevede che il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del proprio incarico, non possa: “a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare e da quelli previsti dall’articolo 1 e non inerenti alle medesime funzioni, ad esclusione delle cariche di cui all’articolo 1, secondo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60; b) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici; c) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale; d) esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati; in ragione di tali attività il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell’assunzione della carica; inoltre, non può ricoprire cariche o uffici, o svolgere altre funzioni comunque denominate, né compiere atti di gestione in associazioni o società tra professionisti; e) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico; f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro privato”.

Secondo la medesima norma, sussiste situazione di conflitto di interessi quando il titolare di cariche di governo partecipa all’adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilità ovvero quando l’atto o l’omissione ha un’incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quando previsto dall’articolo 7 della L. 287/1990, con danno per l’interesse pubblico.

Attualmente la Commissione Affari costituzionali della Camera sta esaminando quattro nuove proposte di legge sul tema che tratteggiano una disciplina che si differenzia dalla precedente in quanto finalizzato a dirimere il problema prima dell’assunzione dell’incarico pubblico; inoltre è previsto un sistema di incompatibilità più restrittivo rispetto al precedente oltre che un apparato sanzionatorio sotto forma di ammenda pecuniaria direttamente applicabile dall’Antitrust o da un’Autorità ad hoc.

E’ stato invece confermato l’obbligo di dichiarazione dei casi dei conflitti di interesse, prevedendo un elenco tassativo di situazioni e di dati patrimoniali da dichiarare; inoltre, rispetto al quadro normativo vigente, viene esteso il novero dei soggetti obbligati.

Tra i mezzi di risoluzione del conflitto di interessi si segnala infine l’introduzione di un c.d. blind trust, ossia l’obbligo di conferimento del patrimonio ad un’unica società fiduciaria autorizzata ad operare mediante mandato fiduciario senza rappresentanza, ovvero l’affidamento ad una gestione fiduciaria.

Il ricorso a tale particolare forma di trust permetterebbe ai detentori di cariche governative di porre in essere un’amministrazione fiduciaria del proprio patrimonio, rinunciando a tutti i diritti di gestione.

In particolare, nell’ipotesi in esame, il titolare-disponente conferirebbe il proprio patrimonio ad un trustee che lo amministrerebbe per suo conto, ad esempio scegliendo le forme di investimento più opportune, con espresso divieto di rendiconto, fino alla scadenza di un termine o al verificarsi di determinate condizioni, quali la cessazione dalla carica assunta.

In questo modo il titolare-disponente, non conoscendo i settori economici nei quali è investito il patrimonio trasferito in trust, non potrà adottare misure o provvedimenti atti a favorire tali settori e le proprie aziende e, in ogni caso, trarre qualsiasi tipo di vantaggio personale dal proprio operato quale rappresentante della Pubblica Amministrazione.

Secondo tale impostazione, il blind trust rappresenterebbe una soluzione sicura, certa e trasparente in grado di limitare qualsiasi forma di conflitto di interesse evitando che coloro che agiscono nel pubblico interesse operino al solo scopo di perseguire e realizzare propri interessi privati.