25 Luglio 2017

Autorizzazione AEO: un volano per gli scambi commerciali internazionali

di Angelo Ginex
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Il nuovo Codice Doganale dell’Unione (CDU), entrato in vigore il 30 ottobre 2013 e divenuto applicabile a partire dal 1° maggio 2016, ha considerevolmente ampliato la disciplina in materia di operatore economico autorizzato (AEO), precedentemente contenuta nell’articolo 5-bis Regolamento 2913/1992 (CDC).

In particolare, il nuovo CDU (Regolamento UE 952/2013) prevede 2 tipi di autorizzazione AEO (AEO-semplificazioni doganali “AEO-C” e AEO-sicurezza “AEO-S”), le quali sono cumulabili ex articolo 38, par. 3, CDU, non precludendo il possesso di un tipo di autorizzazione l’acquisizione anche dell’altra.

Appaiono molto interessanti i nuovi orientamenti AEO pubblicati in data 11 marzo 2016 dalla DG Taxud della Commissione Europea con documento TAXUD/B2/047/2011 – Rev. 6, che, pur non costituendo un atto giuridicamente vincolante, rappresenta uno strumento interpretativo della normativa europea che fornisce ulteriori chiarimenti relativi alle modalità di presentazione delle domande ed alla gestione dell’intero procedimento di acquisizione dello status.

Tali linee guida contengono anche il questionario di autovalutazione preventiva, la dichiarazione di sicurezza da usare con i partner commerciali, l’automonitoraggio della autorizzazione ed altri documenti fondamentali che non solo facilitano il processo decisionale per l’ottenimento dell’autorizzazione AEO, ma rappresentano modelli operativi che devono essere usati dall’AEO per il mantenimento della compliance doganale nel tempo.

Al fine di ottenere un’autorizzazione AEO, l’operatore economico deve presentare un’apposita domanda all’Agenzia delle Dogane e soddisfare i criteri sanciti dall’articolo 39 CDU:

  • assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l’assenza di precedenti per reati gravi in relazione all’attività economica del richiedente;
  • alto livello di controllo sulle operazioni e sul flusso di merci, che implica l’adozione da parte del richiedente di un sistema di scritture commerciali (e, se del caso, relative ai trasporti), che consenta adeguati controlli doganali;
  • comprovata solvibilità finanziaria, ovvero una situazione finanziaria sana che consenta al richiedente di provare la capacità finanziaria sufficiente per ottemperare ai propri obblighi e adempiere ai propri impegni;
  • a seconda del tipo di autorizzazione richiesta (AEO-C od AEO-S), rispettivamente:
    1. il rispetto di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta;
    2. l’adozione di adeguati standard di sicurezza nella struttura organizzativa del richiedente (ovvero, implementazione di una serie di misure atte a garantire la sicurezza della supply chain, soprattutto per quanto concerne la salvaguardia dell’integrità fisica ed il controllo degli accessi ai locali, la gestione dei processi logistici e delle manipolazioni di specifici tipi di merci, il personale e la selezione dei partner commerciali).

Inoltre, il nuovo CDU rafforza i vantaggi connessi al possesso dello status di AEO, aggiungendo a quelli precedentemente stabiliti dall’articolo 14-ter Regolamento CE 2353/1993 (quali, ad esempio, l’accesso agevolato alle semplificazioni doganali o il trattamento prioritario ai fini dei controlli doganali), i seguenti:

  1. l’autovalutazione (ossia, la facoltà di espletare determinate formalità doganali che sono normalmente di competenza dell’Agenzia delle Dogane, compresa la determinazione dell’importo dei dazi e l’esecuzione di alcuni controlli sotto vigilanza doganale ex articolo 185, par. 2, CDU);
  2. l’autorizzazione ad utilizzare una garanzia globale con un importo ridotto ex articolo 95, par. 3, CDU;
  3. lo sdoganamento centralizzato ex articolo 179, par. 2, CDU;
  4. l’esonero dalla presentazione delle merci in dogana ex articolo 182, par. 3, lett. a), CDU.

In definitiva, appare evidente come l’autorizzazione AEO debba essere considerata una interessante opportunità ed occasione di lavoro, senza la quale gli operatori economici che effettuano scambi commerciali internazionali non saranno più in grado di accedere a semplificazioni e ad altri vantaggi che riducono sensibilmente le formalità doganali ed ottimizzano le operazioni societarie.

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