2 Agosto 2016

L’attività della raccolta di tartufi

di Alberto Rocchi
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Con la pubblicazione in G.U. (8 luglio scorso) della L. 122/2016 (cosiddetta Legge Europea per il biennio 2015-2016), cambia il trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi. Fino ad oggi, la materia era regolata dall’articolo 1, comma 109, della L. 311/2004, che aveva introdotto un regime apparentemente semplificato per il settore prendendo spunto da alcuni interventi normativi e giurisprudenziali. In particolare, la L.752/1985, aveva sancito la liberalizzazione della raccolta di tartufi, come attività spontanea e priva di organizzazione, mentre la Commissione Tributaria di I grado di Urbino n. 55/1985 aveva ritenuto occasionale il reddito derivante dalla raccolta con cani. Alla luce di questi riferimenti, prima della riforma, le regole vigenti prevedevano:

  • nessun obbligo ai fini Iva per il raccoglitore dilettante, mentre ai fini delle imposte sul reddito, i corrispettivi derivanti dalla vendita dei tartufi, andavano indicati tra i redditi commerciali occasionali al netto delle relative spese;
  • coloro che acquistavano nell’esercizio dell’impresa tartufi da raccoglitori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA, erano tenuti ad emettere autofattura, con applicazione dell’aliquota ordinaria, senza indicazione delle generalità del venditore. L’IVA relativa agli acquisti autofatturati, doveva essere versata all’Erario dall’acquirente, senza alcun diritto alla detrazione.

Siffatto regime, era tuttavia finito più volte sotto accusa per una serie di incompatibilità principalmente con i principi comunitari. Fra l’altro, l’ADC (Associazione Dottori Commercialisti) di Milano, aveva depositato una denuncia presso la Commissione Europea, che ha poi aperto la strada alle modifiche qui commentate. Il documento dell’ADC del 23 febbraio 2016, redatto dalla Commissione per l’esame della compatibilità di leggi e prassi tributarie italiane con il diritto dell’Unione Europea (estensore Benedetto Santacroce), rilevava le seguenti criticità:

  • la norma contenuta nella L. 311 del 2004, pare innanzitutto errata concettualmente, in quanto prevede l’applicazione dell’Iva in reverse charge in relazione ad una vendita posta in essere da un individuo (il raccoglitore occasionale) che non è un soggetto passivo Iva;
  • con ciò emerge un palese contrasto con l’articolo 2, par.1, della Direttiva 2006/112/CE in quanto, per regola generale, perché una cessione di beni sia soggetta ad Iva è necessario che sia effettuata da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;
  • come ulteriore conseguenza, viene ad interrompersi la corretta catena di funzionamento dell’Iva che ne assicura la sua neutralità. Infatti, il cessionario soggetto passivo Iva, mediante l’emissione dell’autofattura, si rende debitore dell’imposta (in luogo del cedente) senza avere in alcun modo la possibilità di portare in detrazione l’Iva a credito;
  • l’Iva così assume n’impropria natura di costo la cui entità si ripercuote su tutta la catena del valore alterando il prezzo di mercato del prodotto;
  • per di più, al cessionario è preclusa la possibilità di rivendere il prodotto in regime di esenzione Iva a valle ai sensi dell’articolo 10 n. 27- quinquies DPR 633/1972.

La Legge Europea (L. 122/2016), per ovviare a tali contraddittorietà, ha attuato un doppio intervento. Innanzitutto, vengono soppressi i primi due periodi dell’articolo 1, comma 109, della L. 311/2004. In questo modo, il previgente sistema di “reverse charge” improprio, viene di fatto eliminato dall’ordinamento. La conseguenza è che non vi è più alcun obbligo si assoggettare a Iva le operazioni di cessione di tartufi effettuate da raccoglitori dilettanti che, in armonia con i principi generali, sono escluse dall’imposta per carenza del requisito soggettivo.

In seconda battuta, la norma va a regolamentare anche la disciplina ai fini delle imposte dirette introducendo un articolo 25-ter nel DPR 600/1973. Questa nuova norma prevede l’applicazione alle transazioni di tartufi di una ritenuta a titolo d’imposta in misura pari all’aliquota fissata dall’articolo 11 TUIR per il primo scaglione di reddito. Tale imposizione, è tuttavia commisurata all’ammontare dei corrispettivi pagati ridotti del 22% a titolo di deduzione forfettaria delle spese di produzione del reddito.

Grazie a questo meccanismo, il raccoglitore occasionale non sarà più tenuto a dichiarare i compensi percepiti come redditi occasionali, essendo gli stessi tassati alla fonte.

Restano tuttavia fuori dalla disciplina in esame, le vendite eventualmente poste in essere nei confronti di privati consumatori, che non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta. È da ritenere che questo tipo di operazioni, alla luce della nuova normativa, siano esenti da tassazione ai fini delle imposte sul reddito.

Va evidenziato che le novità introdotte dalla Legge Europea, si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2017. Pertanto, fino a questa data, valgono le regole previgenti contenute nella L. 311/2004, sia ai fini dell’Iva che ai fini delle imposte dirette.

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