8 Ottobre 2014

Attività e passività in valuta estera

di Luigi Scappini
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Ad agosto, l’
Oic,  nell’ambito dell’ampio progetto di
revisione e modernizzazione dei
principi contabili nazionali,  ha pubblicato la
versione
definitiva aggiornata del  
Principio contabile
26 che analizza la corretta rappresentazione contabile delle
attività e delle
passività espresse in
valuta estera per le società che redigono il bilancio d’esercizio secondo le disposizioni del codice civile.
Si definisce operazione in valuta estera una qualsiasi
transazione, quindi essa può essere un acquisto come una cessione,
effettuata da una società che viene
espressa in una
moneta
diversa dall’
euro.
Come precisato all’articolo 2325-
bis codice civile, attività e passività in valuta devono essere
originariamente rilevate al
cambio
corrente alla data in cui l’
operazione è
compiuta. Tale data deve determinarsi nel rispetto del principio di
competenza
economica.
Al momento dell’
incasso dei
crediti o del
pagamento dei
debiti in valuta, gli
utili o le
perdite che nascono dalla
conversione al
tasso di cambio alla data della
movimentazione finanziaria sono
imputati al
Conto economico dell’esercizio e rappresentano componenti di reddito di natura finanziaria.
Ai sensi dell’articolo 2426, comma 1, n. 8-bis), codice civile, le attività e passività in valuta devono essere
convertite al
tasso di cambio a pronti alla data di
chiusura dell’esercizio, e gli
utili o le
perdite prodotti da questa conversione – quindi, le differenze rispetto ai controvalori al cambio storico – vanno imputati al Conto economico alla
voce C.17-bis.
Una delle novità della nuova versione del Principio contabile Oic 26 consiste proprio nell’analisi specifica della disciplina della
valutazione al cambio di fine esercizio dei crediti e debiti in valuta.
L’articolo 2426, n. 8-bis), codice civile, in particolare, prescrive che l‘eventuale
utile netto che deriva dalla conversione delle attività e passività in valuta al tasso di cambio a pronti di fine esercizio deve essere
accantonato in una distinta
riserva
non
distribuibile fino al momento del suo realizzo.
Attenzione, come chiarito nel Documento Oic n. 1 la riserva non è distribuibile,
ma è
disponibile per la
copertura di
perdite o per l’
aumento gratuito del
capitale sociale.
L’obbligo di creazione della riserva si determina solamente quando gli utili da adeguamento cambi superano l’importo delle perdite.
È di tutta evidenza come la
ratio ispiratrice sia quella di evitare che siano distribuiti utili che nella realtà non sono ancora realizzati.
Si assiste, in altri termini, a una
gestione
nettista” delle differenze cambio di fine esercizio.
La riserva si origina in sede di approvazione del bilancio dell’esercizio in cui si è registrato l’utile netto da adeguamento cambi.
L’Oic n. 26 individua le seguenti
regole da seguire in sede di formazione della riserva:
  1. il bilancio deve evidenziare un utile d’esercizio; in caso di perdita, infatti, l’utile netto da adeguamento cambi non sarebbe soggetto al rischio di indebita distribuzione ai soci per cui non ricorrerebbe l’obbligo di formare la riserva;
  2. se l’utile netto d’esercizio è minore dell’importo dell’utile da adeguamento cambi, al netto quest’ultimo delle eventuali perdite da adeguamento, la destinazione a riserva non distribuibile deve essere eseguita fino a capienza, salva la preventiva quota di utile netto destinata alla formazione obbligatoria della riserva legale e
  3. la riserva è soggetta a controllo negli esercizi successivi. Nel caso in cui l’utile netto da adeguamento cambi rilevato nell’esercizio seguente è inferiore, per la differenza la corrispondente quota di riserva è riclassificata a riserva distribuibile. Se la differenza netta di conversione delle poste in valuta nell’esercizio seguente fosse pari a zero o negativa, pertanto, l’intera riserva sarebbe liberata e si renderebbe distribuibile. Se infine nel bilancio dell’esercizio seguente l’utile da conversione fosse aumentato, la corrispondente quota dell’utile netto di bilancio di detto esercizio dovrebbe essere portata ad incremento della riserva costituita ex articolo 2426, comma 1, n. 8-bis, codice civile e quindi resa non distribuibile.
In
Nota integrativa dovrà essere indicato l’ammontare degli utili e delle perdite non realizzate su cambi dando la loro articolazione per valuta di riferimento, qualora questa informazione risulta utile per una migliore informativa sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società.
A chiusura, si evidenzia come l’
Appendice D del Principio Oic 26 riporta alcuni utili
esempi numerici.