5 Novembre 2013

Assicurazioni sulla vita: novità al traguardo

di Giovanni Valcarenghi
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La conversione definitiva del D.L. 102/2013, completata con la pubblicazione sulla GU del 29 ottobre scorso della legge n.124 del 28.10, determina l’assestarsi del nuovo panorama delle regole di detrazione fiscale connesse al pagamento di premi assicurativi sulla vita e sugli infortuni.

Innanzitutto, va notato che il testo definitivo determina una variazione delle indicazioni contenute nella prima versione del decreto 102; in sostanza, si è leggermente migliorato lo scenario, isolando alcune ipotesi specifiche ritenute, evidentemente, più meritevoli di altre. Rimane comunque invariata la direzione strategica assunta dal legislatore: penalizzare, sul versante, fiscale, il beneficio connesso alla pagamento di premi assicurativi, al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie per consentire le modifiche in tema di IMU. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà già in relazione al periodo di imposta 2013.

Innanzitutto, va detto che, fino al periodo di imposta 2012, il contribuente poteva far valere una detrazione del 19% sui premi pagati (applicando il criterio di cassa e nei limiti di un tetto massimo di spesa pari ad € 1.291,14) per assicurazioni, senza facoltà di recesso della compagnia, aventi per oggetto la copertura del rischio:

  • di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% (da qualsiasi causa derivante),
  • di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (il DM 22.12.2000 ha sancito che si considerino tali quelli concernenti l’assunzione degli alimenti, l’espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale, la deambulazione e la vestizione).

Va anche notato che il limite quantitativo di cui sopra va applicato (in relazione alla sommatoria dei premi) anche se l’onere è sostenuto nell’interesse di familiari a carico; inoltre, la circolare 17/E/2006 ha sancito la detrazione risulta ammessa anche se il contraente della polizza è il familiare a carico, diversamente da quanto sostenuto dalla precedente circolare 15/E/2005. Rammentato ciò, vediamo cosa cambia.

La detrazione fiscale del 19% si applicherà su un massimale di premio:

  • di 630 euro, per il periodo 2013 (con espressa deroga allo Statuto del contribuente);
  • di 530 euro, a decorrere dal periodo 2014.

Con ulteriore deroga, inoltre, è previsto che, solo a decorrere dal 2014, tornerà ad essere applicabile il massimale di spesa di 1.291,14 euro, ma limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.

Nei richiamati limiti di euro 630 (per il 2013) e di euro 530 (dal periodo 2014), sono compresi i premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo d’imposta 2000; trattasi dei contratti “vecchio stile” che, finché efficaci, permettono la detrazione a condizione che la polizza sia di durata non inferiore ai 5 anni e non consenta la concessione di prestiti nel medesimo periodo minimo (ove riscattati in precedenza, vanno assoggettati a tassazione separata i premi per i quali si è fruito della detrazione).

Non risultano, invece, oggetto di alcun intervento, e ciò significa che sono preferiti dal legislatore rispetto alle altre forme di copertura, i contributi versati ai fondi di previdenza complementare, che consentono la deduzione del versato nei limiti del 12% del reddito complessivo, con un ulteriore limite assoluto di 5.164,57 euro.

Infine, va segnalato un ultimo intervento, sempre introdotto in sede di conversione del decreto. A decorrere dal periodo d’imposta 2014 non risulterà più deducibile la quota di contributi al servizio sanitario nazionale ricompresi nel premio della polizza RC per la circolazione di veicoli; pertanto, sempre a decorrere dal 2014, non troverà più applicazione nemmeno il disposto del comma 76, dell’articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, che ne limitava la rilevanza all’importo superiore a 40 euro.