12 Novembre 2016

Assenza di continuità tra nuova e vecchia ppc

di Luigi Scappini
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19909 del 20 settembre 2016, ha ribadito come l’articolo 1, comma 4, D.Lgs. 99/2004 abbia esteso anche all’imprenditore agricolo professionale (IAP) i benefici fiscali di cui all’articolo 1, L. 604/1954, già previsti per la piccola proprietà contadina, senza richiedere altresì la sussistenza in capo a detto imprenditore delle condizioni di cui all’articolo 2, n. 1, L. 604/1954, poiché tali requisiti sono dettati per il solo coltivatore diretto e incompatibili con la nuova figura professionale che il Legislatore intende incentivare.

In considerazione di tale principio di assenza di soluzione di continuità tra le due norme, ai fini della fruizione del beneficio della cd. ppc, non è necessaria la produzione all’Amministrazione finanziaria, a pena di decadenza, del certificato rilasciato dall’Ispettorato provinciale agrario entro 3 anni dalla registrazione dell’atto. Ed invero il Legislatore, con l’articolo 1, comma 4, D.Lgs. 99/2004, secondo cui “All’imprenditore agricolo professionale, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto“, ha inteso riconoscere a favore dell’imprenditore agricolo professionale (IAP) un’agevolazione del tutto nuova, differente da quella prevista a favore del coltivatore diretto, avente la funzione di promuovere la nuova imprenditoria agricola; un’agevolazione che, perciò, prescinde dai requisiti in precedenza da certificare, come si evince dall’incompatibilità degli stessi rispetto all’imprenditore agricolo professionale (IAP). Ne consegue che la funzione dell’incentivo allo sviluppo della più moderna impresa agricola non può ritenersi subordinato all’esistenza, da certificare, di requisiti che, nella sostanza, la neghino.

In senso conforme la precedente sentenza n. 16071/2013.

Del resto, la stessa Agenzia delle entrate, si era espressa in maniera chiara in merito all’estendibilità o meno dei requisiti previsti dalla L. 604/1954 all’agevolazione introdotta, a regime, con la L. 25/2010, concludendo per il carattere innovativo della nuova previsione legislativa, con la risoluzione n. 36/E/2010.

Infatti, evidente è la discrasia dal punto di vista del requisito soggettivo richiesto, dove, per il passato si aveva riguardo all’attività manuale di lavorazione della terra resa dal beneficiario, prescindendo dall’iscrizione nella relativa gestione previdenziale, mentre attualmente è requisito prioritario, per poter accedere all’agevolazione, l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale tenuta presso l’INPS del beneficiario dell’agevolazione.

In tal senso depone l’attuale articolo 1, comma 4, D.Lgs. 99/2004, ai sensi del quale “All’imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto”.

Qualche considerazione deve essere fata in merito all’iscrizione del soggetto IAP alla gestione agricola INPS.

Infatti, se è vero che ai sensi dell’articolo 1, comma 5-bisL’imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura”, tale previsione deve essere letta in diretta connessione con il comma 4 richiamato.

Dalla lettura congiunta, a parere di chi scrive, ne deriva l’obbligatorietà di iscrizione alla gestione di competenza che nel nostro caso è ovviamente quella agricola, tuttavia, nel caso di impossibilità di iscrizione per l’esistenza di una posizione già in essere presso l’Istituto, questo non comporta il venir meno della qualifica ma riverbererà i suoi effetti dal punto di vista dell’inibizione all’accesso delle agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie.

E questo a maggior ragione laddove, ad esempio, il nostro IAP, fruisca dell’abbattimento delle percentuali relative a reddito e tempo di lavoro dedicato all’attività, nel caso in cui eserciti in zone svantaggiate come individuate all’articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1257/1999.

Se così non fosse e se quindi si ritenesse obbligatorio a prescindere l’iscrizione INPS, mal si comprenderebbe perché l’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 99/2004 deleghi le Regioni alla verifica del possesso dei requisiti richiesti, salvo concedere, come logica impone, all’INPS, di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del D.P.R. 476/2001.

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