31 Gennaio 2014

Approccio morbido alle compensazioni

di Giovanni Valcarenghi
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Sarà l’abitudine a sorprese negative, sarà una generale diffidenza verso i nuovi adempimenti, ma va detto che le tre risposte rilasciate dall’Agenzia in tema di compensazioni di crediti da imposte dirette (oltre la soglia di 15.000) euro appaiono tutte condivisibili.

I temi toccati sono i seguenti:

  1. modalità di computo del limite;
  2. necessità di preventiva presentazione della dichiarazione;
  3. sorte dei crediti ante 2013.

La questione più interessante, certamente, attiene alle modalità di verifica del superamento della soglia dei 15.000 euro, oltre al quale scatta l’obbligo di apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione del revisore, ove presente) nella dichiarazione dei redditi da cui promana il credito. Al riguardo, vengono affermati due concetti: rilevano, innanzitutto, solo le compensazioni orizzontali, tra tributi diversi, e non quelle orizzontali, tra gli stessi tributi, anche se esposti sul modello F24. In secondo luogo, viene pacificamente affermato che, a fronte di possibili crediti per imposte sui redditi (Ires e Irpef), addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e Irap, il limite di 15mila euro sia riferibile alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione. Quindi, un contribuente potrà, ad esempio, liberamente compensare 10.000 euro di IRES e 6.000 euro di IRAP, senza dover richiedere il visto di conformità.

In secondo luogo, viene fugato il timore di alcuni (in verità infondato), in merito alla eventuale necessità di una preventiva presentazione della dichiarazione vistata per poter compensare oltre la richiamata soglia. Evidentemente, si faceva confusione con le regole IVA che, tuttavia, sono specificamente disciplinate da provvedimenti ad hoc. Quindi, le compensazioni sono assolutamente libere, sia pur con l’obbligo, ove richiesto, di ricordarsi di apporre il visto di conformità sul modello dichiarativo successivamente presentato.

Infine, si è anche ottenuta la conferma del fatto che le nuove norme trovino materiale applicazione solo in relazione ai crediti formatesi nel 2013. Pertanto, la modifica interessa solo i crediti maturati nel corso di tale annualità, oggetto di dichiarazione – per i soggetti con periodo coincidente con l’anno solare – entro il 30 settembre 2014. Analogamente a quanto già chiarito con la circolare 1/E del 15 gennaio 2010 in merito al controllo preventivo delle compensazioni dei crediti Iva, si conferma che il credito risultante dalla dichiarazione 2013 (anno 2012) può essere utilizzato in compensazione senza applicazione dei nuovi limiti fino a quando lo stesso non trovi rappresentazione nella dichiarazione annuale 2014 (relativa al 2013), all’interno della quale tale credito viene “rigenerato” sommandosi al credito maturato nel 2013.

Tutto bene, dunque, sino a qui.

Dopo avere tirato un sospiro di sollievo, però, non possiamo non pensare al futuro, constatando che le reali difficoltà della tematica risiedono nelle modalità di controllo delle dichiarazioni di redditi, propedeutiche alla apposizione del visto. Infatti, il controllo “formale” del modello potrebbe essere ricondotto ad attività puramente di routine (peraltro già egregiamente svolte dai programmi di controllo Entratel), oppure spingersi verso confini assai più preoccupanti.

Non ci pare secondario lamentare che, ad oggi, manca qualsiasi indicazione al riguardo, diversamente da quanto fu fatto a suo tempo con le compensazioni IVA; il professionista ha necessità di conoscere quali controlli dovrà fare, quanto tempo dovrà dedicare a tale attività, che parcella dovrà presentare al proprio clienti.

Diversamente, nella situazione di silenzio come quella attuale, ogni compensazione oltre soglia rischia di essere un vero e proprio rischio, potendo anche condurre alla applicazione della sanzione del 30% ove non si fosse in grado di svolgere i controlli eventualmente richiesti. Insomma, le indicazioni sono indispensabili e non si può pensare di diffonderle in prossimità della scadenza dichiarativa.