3 Ottobre 2016

Ancora sulla finanza prededucibile nel concordato e negli accordi

di Andrea Rossi
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In due precedenti contributi abbiamo analizzato i presupposti previsti dalla legge Fallimentare per l’erogazione di finanza prededucibile (i) in esecuzione di un piano di concordato o di un accordo di ristrutturazione del debito ex articolo 182-quater, comma 1, ed (ii) in funzione di un piano di concordato o di un accordo di ristrutturazione del debito ex articolo 182-quater, comma 2. Tratteremo, invece, ora la disciplina di cui all’articolo 182-quinquies che prevede espressamente la possibilità per il debitore, che presenta un ricorso ai sensi dell’articolo 161, di richiedere al Tribunale di essere “autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell’articolo 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, comma 3 lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell’impresa sino all’omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori”.

Pertanto, a differenza della disciplina di cui all’articolo 182-quater, comma 1 e comma2,  l’articolo 182-quinquies prevede che l’imprenditore presenti un’attestazione da cui si evinca che attraverso la nuova finanza, alla quale sarà riconosciuta la prededuzione ai sensi dell’articolo 111, sia possibile conseguire un risultato migliore per tutti i creditori; quindi l’attestazione dovrà evidenziare che il rischio connesso alla negoziazione di ulteriore debito, addirittura prededucibile, troverà la sua giustificazione nel poter riconoscere una migliore soddisfazione ai creditori, in termini percentuali, grazie ai proventi che deriveranno appunto da tale nuova finanza.

L’autorizzazione del Tribunale per poter contrarre nuova finanza ai sensi dell’articolo 182-quinquies sarà invece precedente alla rispettiva erogazione, a differenza di quanto previsto dall’articolo 182-quater, comma 1 e comma 2, garantendo pertanto ad un terzo (sia esso indifferentemente un socio, un nuovo investitore ovvero un istituto di credito) la preventiva consapevolezza del riconoscimento della prededucibilità, ai sensi dell’articolo 111, dei finanziamenti erogati; pertanto l’articolo in esame ha in qualche modo sopperito alle problematiche evidenziate nei richiamati due contributi in cui abbiamo trattato il contenuto dell’articolo 182-quater, comma 1 e comma 2, nei quali il riconoscimento della prededuzione avviene (e non solo) con l’ammissione del concordato ovvero con l’omologa dell’accordo di ristrutturazione del debito, ossia due eventi potenzialmente successivi all’erogazione della nuova finanza.

Il secondo e terzo comma dell’articolo in esame permettono inoltre al Tribunale di autorizzare la società ricorrente a:

  1. concedere addirittura un pegno o un’ipoteca come garanzia integrativa per i nuovi finanziamenti a cui sarà riconosciuta la prededuzione; pertanto qualora la prededuzione non fosse negozialmente sufficiente al terzo finanziatore, sarà facoltà del tribunale poter riconoscere ulteriori garanzie reali, quali appunto il pegno e l’ipoteca, a valere sulla nuova finanza concessa;
  2. contrarre finanziamenti individuati solamente per tipologia (a medio lungo termine, per anticipo fatture, anticipo contratti, etc.) ed importo; tale previsione normativa permette alla società in procedura di poter ottenere preventivamente l’autorizzazione dal Tribunale alla negoziazione di finanza prededucibile, potendo specificare nel decreto il solo importo e la tipologia del finanziamento, nonché concedendo pertanto un maggior lasso temporale alla stessa società per poter ricercare un terzo finanziatore.

Lo scrivente concorda con la dottrina prevalente secondo la quale ai finanziamenti erogati ai sensi dell’articolo 182-quinquies, comma 1, può essere riconosciuta la prededucibilità di cui all’articolo 111 indifferentemente se il concordato, ovvero l’accordo di ristrutturazione del debito, prevedano la continuità ovvero la liquidazione degli attivi, essendo richiesto al Tribunale di valutare solamente la loro funzionalità al migliore soddisfacimento dei creditori, grazie alla presenza di una apposita attestazione rilasciata da un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, comma 3 lettera d).

Si ritiene inoltre opportuno sottolineare che il tribunale può autorizzare un’impresa in crisi a contrarre finanza prededucibile ai sensi dell’articolo 182-quinquies anche nella fase prenotativa del ricorso ex articolo 161, comma 6, e pertanto in un momento anteriore rispetto al deposito del piano e della proposta di concordato; si tratta sicuramente di una notevole agevolazione per l’impresa in crisi che, dal punto di vista teorico, potrebbe richiedere l’erogazione di finanza in prededuzione ex articolo 182-quinquies contestualmente al deposito del ricorso; tuttavia tale possibilità, secondo lo scrivente, è difficilmente percorribile, ritenendo che un professionista difficilmente possa rilasciare un’attestazione in assenza di un piano e di una proposta di concordato, salvo che sia già predisposta, almeno in bozza, al momento del deposito del ricorso.

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