9 Luglio 2015

Ancora dubbi sulle opzioni IRAP

di Giovanni ValcarenghiPaolo Noventa
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Riuscire a chiudere le dichiarazioni con questo caldo non è davvero facile.

Talvolta, poi, anche gli inghippi informatici ci complicano la vita e fanno salire ancor più la temperatura, già di per sé difficilmente sopportabile.

L’ennesima diavoleria insorge nel comparto dell’IRAP, in relazione a quei soggetti IRPEF che, pur essendo naturalmente ricompresi tra quelli che debbono determinare il valore della produzione con le regole fiscali (articolo 5-bis del decreto legislativo 446/1997), hanno la possibilità (in quanto in regime di contabilità ordinaria) – e la convenienza – ad optare per la determinazione dell’imponibile sulla base dei dati di bilancio (articolo 5).

Ipotizziamo che tale scelta sia stata fatta, con apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, a partire dal 2008; ipotizziamo, ulteriormente, che poi non si sia fatto più nulla.

Rammentiamo, infine, che – per effetto delle modifiche apportate dal decreto semplificazioni (D.Lgs. 175/2014) – l’opzione in parola (e le relative revoche) transitano oggi per il tramite della dichiarazione, in apposita sezione del quadro IS del modello.

Recitano, infatti, le istruzioni:

  • l’opzione è irrevocabile per tre periodi d’imposta e, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, deve essere comunicata, in base all’articolo 16, comma 4, del D.Lgs.21 novembre 2014, n. 175, con la dichiarazione presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione. Per comunicare l’opzione per il periodo d’imposta 2015, occorre barrare la casella “opzione” del rigo IS35;
  • al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l’impresa non eserciti la revoca dell’opzione precedentemente comunicata. In tale ultimo caso, il valore della produzione netta va determinato secondo le regole del comma 1 dell’articolo 5-bis per almeno un triennio, al termine del quale la revoca si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, salvo opzione per la determinazione del valore della produzione netta secondo quanto stabilito dall’articolo 5. A decorrere dal periodo d’imposta 2015, la revoca deve essere comunicata con la dichiarazione presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende revocare l’opzione. Per comunicare la revoca per il periodo d’imposta 2015, occorre barrare la casella “revoca” del rigo IS35.

Innanzitutto, cominciamo con l’affermare che ciò che varia, dal 2015, è semplicemente il veicolo con cui si trasmette l’opzione (oppure la revoca) e la relativa scadenza di manifestazione.

Resta invece del tutto inalterato il meccanismo di fondo, vale a dire la durata illimitata della scelta effettuata, per blocchi di tre anni.

Torniamo allora al nostro caso; il contribuente ha:

  • manifestato l’opzione per il triennio 2008-2010;
  • goduto di un ulteriore triennio di opzione (non avendo inviato alcuna deroga) per l’ulteriore triennio 2011-2013;

e sin qui siamo tutti concordi.

Sulle modalità di determinazione del tributo dal 2014 in avanti, invece, insorgono le complicazioni.

Infatti, primarie case di software, nella gestione della dichiarazione, segnalano la necessità di manifestare nuovamente l’opzione (valevole peraltro dal 2015) se si intende computare il tributo con le regole di bilancio di cui all’articolo 5.

Perché tale warning?

Il motivo è presto detto: si ritiene – sulla base di alcuni articoli comparsi sulla stampa specializzata – che l’opzione avrebbe una sorta di scadenza massima, operando una lettura (a nostro giudizio miope) della norma.

Vero è che l’articolo 5-bis, comma 2, afferma che “al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l’impresa non opti …”, ma questo non vuol certo dire che ci sia una validità limitata della medesima.

Per spiegarci meglio, ci sentiamo di dissentire completamente da una lettura tesa ad affermare che il mantenimento automatico della validità dell’opzione valga per un solo triennio oltre al primo di efficacia.

Diversamente, ci pare chiaro che l’opzione continui a mantenere la propria validità (per blocchi di 3 anni) per sempre, concedendo unicamente al contribuente la possibilità di manifestare la revoca alla scadenza di ciascun “blocco” triennale.

Se così non fosse, il Legislatore avrebbe dovuto scrivere (ma così non ha fatto) che “al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata SOLO per un altro triennio …”.

Pertanto, nel caso rappresentato, la situazione, a nostro giudizio, è la seguente:

  • triennio 2008-2010: primo periodo di validità dell’opzione;
  • triennio 2011-2013: secondo periodo di validità dell’opzione;
  • triennio 2014-2016: terzo periodo di validità dell’opzione.

Se fosse vera la differente ricostruzione (tesa, ripetiamo, ad individuare una sorta di effetto limitato nel tempo della capacità di permanenza in vita dell’opzione) non vi sarebbe motivo di rinvenire, nell’ultimo periodo del comma 2, la indicazione di durata triennale minima dell’opzione per (tornare) a determinare il tributo con le regole naturali dell’articolo 5-bis.

Invece tutto ciò non accade, in quanto il Legislatore ha semplicemente voluto impostare il meccanismo del regime IRAP (per i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria) come segue:

  • sin che si applica il regime naturale senza mai avere fatto delle opzioni, ogni anno si ha possibilità di scelta;
  • nel momento in cui si è fatta una opzione, bisogna rammentare che la medesima:
    • vale per almeno un triennio;
    • ha un effetto illimitato nel tempo, per blocchi di tre anni, sino a quando non viene revocata;
    • la revoca (quindi il ritorno al regime naturale) rappresenta anch’essa una opzione e come tale è irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile.

Quindi, molto semplicemente, solo opzione può scacciare opzione.