18 Luglio 2014

Ai fini dell’imposta di registro sui decreti ingiuntivi l’operazione sottostante detta la tassazione

di Leonardo Pietrobon
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Orami da alcuni anni, i decreti ingiuntivi di pagamento rappresentano uno dei tanti tentativi posti in essere dalle imprese e non solo, per ottenere il pagamento dei crediti vantati nei confronti dei propri clienti. Ad accompagnare tale costante abitudine, alcune volte, c’è anche l’Agenzia delle entrate, la quale, in sede di registrazione di tali decreti ingiuntivi, richiede il pagamento dell’imposta di registro in misura proporzionale, incurante di verificare la natura e l’imposizione dell’operazione sottostante il decreto ingiuntivo stesso.

In alcuni casi, ciò che l’Agenzia dimentica è l’applicazione del principio di alternatività tra l’Iva e l’imposta di registro stabilita dall’articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986, secondo il quale “per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta si applica in misura fissa”.

L’orientamento giurisprudenziale che prevede la tassazione in misura fissa dei decreti ingiuntivi esecutivi, nel caso in cui l’operazione sottostante sia un’operazione soggetta ad Iva, è ormai consolidato da parecchi anni (sul punto si vedano da ultimo le sentenze dalla CTP di Napoli n.14159 del 30 maggio 2014, CTR Roma n. 748 dell’11 febbraio 2014, CTR Milano n. 84 del 10 giugno 2013, CTR Milano n. 94 del 13 settembre 2012 e CTR Piemonte n. 22 del 22 dicembre 2010).

Tutte le richiamante pronunce giurisprudenziali affermano che, con riferimento ai decreti ingiuntivi, la Tariffa-Parte Prima, D.P.R. 131/1986, riguardante gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, all’articolo 8, coma 1, lett. b), prevede l’applicazione, tra l’altro, ai decreti ingiuntivi esecutivi, dell’imposta di registro nella misura del 3%. E fino a questo punto, l’eventuale pretesa dell’Amministrazione finanziaria potrebbe sembrare anche legittima, tuttavia, la Nota II allo stesso articolo 8 della Tariffa-Parte Prima, D.P.R. 131/1986 stabilisce che i decreti ingiuntivinon sono soggetti all’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto”.

Sulla questione, l’aspetto più “drammatico” è rappresentato dal fatto che la stessa Agenzia delle Entrate, con la C.M. n. 34/E/2001, stabilisce che “ai decreti ingiuntivi originati da fattura è applicabile l’imposta di registro nella misura fissa di 250mila lire nonché, per il principio di alternatività all’articolo 40 del testo unico dell’imposta di registro, approvato con D.P.R. n. 131/1986, un’ulteriore tassa fissa per l’enunciazione del negozio sottostante quando l’atto enunciato, soggetto a Iva, non sia stato già registrato”.

Inoltre, come chiarito da ultimo e in modo ancora più preciso con la C.M. n.18/E/2013, il principio dell’alternatività trova applicazione, in linea generale, non soltanto con riguardo alle operazioni imponibili ai fini Iva e quindi per quelle operazioni documentate da fattura in cui trova esposizione l’imposta sul valore aggiunto, ma anche con riferimento alle operazioni Iva non imponibili, a quelle escluse per effetto delle norme sulla territorialità e alle operazioni esenti. A tal proposito, la citata sentenza della CTR Roma dell’11 febbraio 2014 n. 748 ricorda che “operazione soggetta ad Iva è quella che realizza il presupposto impositivo previsto dal D.P.R. n. 633/19721, art. 1 e cioè che si tratta di una cessione di beni effettuata nell’esercizio di impresa, e che si tratti di operazione teoricamente soggetta ad Iva, a prescindere dalla qualificazione data in concreto all’operazione dall’operatore economico”.

Coordinando, quindi, le richiamate disposizioni normative con i chiarimenti di prassi di cui sopra si può affermare che l’imposta di registro sui decreti ingiuntivi si applica in misura fissa nei casi in cui trovi applicazione il principio di alternatività Iva – imposta registro, ex articolo art. 40, D.P.R. 131/1986, rispetto all’operazione “sottostante”. In altri termini, ciò che deve guidare per la corretta tassazione ai fini dell’imposta di registro dei decreti ingiuntivi è la “natura” dell’operazione dalla quale deriva il decreto ingiuntivo oggetto di registrazione.

Lo stesso concetto deve trovare applicazione anche con riferimento agli eventuali atti enunciati nel decreto ingiuntivo. Infatti, come stabilito dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sentenza n.48/50/12, l’accordo transattivo già soggetto ai Iva e citato nel decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale sconta l’imposta di registro fissa e non proporzionale. L’enunciazione è un istituto “neutrale” che non rappresenta una circostanza idonea a modificare la modalità di tassazione di un atto.

Da un punto di vista operativo, quindi, si rende necessario procedere con una “ricerca” a ritroso circa la natura delle operazioni dalle quali deriva il decreto ingiuntivo oggetto di tassazione da parte dell’Amministrazione finanziaria.