7 Marzo 2016

Agricoltura under 40: il mutuo a tasso 0

di Luigi Scappini
Scarica in PDF

In un precedente intervento ci siamo occupati di delineare i requisiti soggettivi e le caratteristiche dei progetti, nonché delle relative spese, necessari per accedere all’agevolazione prevista dal decreto 18 gennaio 2016 per il subentro in agricoltura e lo sviluppo dell’autoimprenditorialità, agevolazione che consiste nell’erogazione di finanziamenti a tasso 0.

In questo secondo intervento analizziamo le caratteristiche dei mutui nonché le limitazioni poste per non rendere elusivo l’accesso all’agevolazione, rinviando a un futuro intervento l’analisi degli aspetti “burocratici” che sono in attesa di validazione.

Innanzitutto giova evidenziare come sia prevista la presentazione di idonea garanzia per un importo pari a quello erogato maggiorato del 20% per accessori e per il rimborso delle spese, acquisibili nell’ambito degli investimenti da realizzare.

La garanzia può essere prestata alternativamente tramite:

  1. iscrizione di ipoteca di primo grado acquisibile sui beni oggetto di finanziamento oppure su altri beni del soggetto beneficiario o di terzi;
  2. prestazione di fideiussione bancaria, sino al raggiungimento di un valore delle garanzie prestate pari al 120% del mutuo agevolato concesso.

Il mutuo agevolato può essere erogato nel limite del 75% delle spese sostenute ammesse, spese che si ricorda devono rientrare in un progetto avente un limite di spesa pari a 1.500.000 euro.

La durata viene individuata in un minimo di 5 anni e un massimo di 10 anni, comprensiva del periodo di preammortamento.

Tale vincolo temporale di durata massimo viene elevato, limitatamente al settore della produzione agricola primaria, sempre comprensivo del periodo di preammortamento, a 15 anni.

L’erogazione dei mutui incontra ulteriori limiti individuati all’articolo 4, ai sensi del quale è previsto che la concessione dei mutui deve essere parametrata in ragione dell’ESL (importo dell’aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere) nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa dell’Unione europea.

In particolare:

  1. 50% nelle Regioni meno sviluppate e cioè quelle che hanno un Pil pro capite inferiore al 75% del Pil medio dell’UE-27 /cfr. articolo 2, punto (37), Regolamento 702/2014);
  2. 40 % nelle restanti zone.

A questo si aggiunge l’ulteriore restrizione per cui i mutui erogati sempre al settore della produzione agricola primaria non possono superare, in termini di ESL, l’importo di 500.000 euro per impresa e per progetto di investimento.

Tali massimali, limitatamente al settore della produzione agricola primaria, sono incrementabili nella misura massima del 20%.

La concessione del mutuo a tasso 0 comporta alcuni vincoli temporali di vitalità dell’azienda, nonché di possesso dei beni “agevolativi”.

Del resto, tale previsione è pienamente in linea con la ratio della norma che si ricorda consiste nell’incentivare e agevolare l’ingresso dei giovani in agricoltura con contestuale ricambio generazionale e, si spera, innovazione.

Ecco che allora, l’articolo 11, comma 2, stabilisce che l’attività deve essere per un periodo minimo di 5 anni a decorrere dalla data di effettivo inizio.

Identico vincolo temporale, hanno i beni che devono comunque rimanere nella disponibilità del soggetto fino all’estinzione del mutuo agevolato.

A tal fine, anche per i beni sostitutivi di quelli ammessi all’agevolazione e deperiti od obsoleti di analoga o superiore quantità e/o qualità scatta il vincolo di possesso temporale previsto per quelli originari, con l’aggiunta che in questo caso il beneficiario (del mutuo) ha l’onere di comunicare il piano di ammodernamento a Ismea che, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, può esprimere motivato avviso contrario a tutela dell’iniziativa agevolata.

L’erogazione del mutuo non avviene in soluzione unica, infatti, l’articolo 10 del decreto stabilisce che è onere del beneficiario procedere, dopo la stipula del contratto, a idonea rendicontazione tramite i SAL.

In ragione di tali stati di avanzamento Ismea procederà all’erogazione delle quote di mutuo corrispondenti.

È previsto un numero minimo di SAL pari a 3 e massimo di 5, fermo restando l’obbligo di presentazione del primo entro 6 mesi dalla stipula del mutuo.

Inoltre, le “dimensioni” dei SAL devono rappresentare un importo compreso tra il 10 e il 50% dell’investimento da realizzare, a eccezione dell’ultimo SAL che non può eccedere il 10%.

Il beneficiario deve presentare a Ismea le fatture relative al SAL da erogare e le quietanze delle fatture relative al SAL precedente. L’erogazione dell’ultimo SAL è subordinata, oltre che alla presentazione delle relative fatture, anche alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle stesse ed all’esito positivo della verifica finale dell’investimento.