25 Giugno 2014

Aggredibili da Equitalia i beni conferiti in fondo patrimoniale

di Luigi Ferrajoli
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Con la recentissima sentenza n. 88/1/14 pronunciata il 19/11/2013 e depositata in segreteria il 21 gennaio 2014 la Commissione tributaria regionale di Firenze ha statuito che è legittima l’ipoteca iscritta da Equitalia sugli immobili, benché inseriti nel fondo patrimoniale, se il debitore non dimostra l’estraneità del debito erariale ai bisogni della famiglia e che il creditore sia a conoscenza di questa circostanza.

Nel caso de quo, Tizio ha proposto ricorso avverso l’iscrizione ipotecaria eseguita da Equitalia in data 1 febbraio 2011, nell’ambito della procedura di esecuzione coattiva di crediti richiesti con cartella esattoriale, relativi a beni immobiliari conferiti in data 28 maggio 2009 in fondo patrimoniale. Nello specifico, parte ricorrente ha eccepito la falsa applicazione dell’art. 170 Cod.Civ. essendo il conferimento in un fondo patrimoniale avvenuto precedentemente all’iscrizione ipotecaria e, pertanto, i beni non potevano essere aggrediti per soddisfare i crediti estranei alle esigenze familiari. La Commissione tributaria provinciale di Prato con la sentenza n. 34/5/12 del 3/4/2012, depositata in segreteria l’8 maggio 2012, ha accolto il ricorso.

Parte soccombente ha proposto appello osservando che l’art.170 Cod.Civ. costituisce una deroga al principio della garanzia patrimoniale generica di cui all’art. 2740 Cod.Civ. e, pertanto, non può in alcun caso essere oggetto di interpretazione analogica, ma deve al contrario essere inteso in senso restrittivo. Infatti secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale nei bisogni della famiglia, ai sensi dell’articolo 170 Cod. Civ., debbono essere ricomprese anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (vedasi tra le tante, sentenza n. 15862 del 7/7/2009 emessa dalla Corte di Cassazione).

La Commissione tributaria regionale di Firenze, riprendendo le argomentazioni già dedotte dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5385 del 5/3/2013, ha accolto il ricorso proposto dall’Ufficio.

In particolare la Suprema Corte con la recente sentenza ha chiarito le ipotesi e le condizioni in presenza delle quali il fondo patrimoniale rende effettivamente inattaccabili i beni che lo compongono: “l’art. 170 Cod.Civ., nel regolare in generale, facendo riferimento alla finalità per cui è stato contratto il debito ed alla conoscenza di tale finalità quando essa non sia stata il soddisfacimento di bisogni della famiglia, i limiti entro i quali un titolo formatosi a carico del coniuge(o del terzo) che ha costituito il fondo patrimoniale conferendovi il bene, per debiti da lui contratti, può giustificare l’esecuzione sul bene stesso, individua anche le condizioni alle quali il titolo relativo al debito può giustificare l’iscrizione di un’ipoteca non volontaria e, quindi, anche di cui all’art. 77 D.P.R. 602/1973. Ne consegue che l’esattore può iscrivere tale ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo che li hanno conferiti nel fondo, qualora il debito del coniuge o del terzo sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari e, quando ancorchè sia stato contratto per uno scopo estraneo a tali bisogni, il titolare del credito per cui l’esattore procede alla riscossione non conosceva tale estraneità. Viceversa, l’esattore non può iscrivere l’ipoteca su detti beni e l’eventuale iscrizione è illegittima se il creditore conoscenza tale estraneità”.

Ne consegue che qualora il coniuge o il terzo che abbia costituito un fondo patrimoniale familiare conferendovi un suo bene agisca contro il suo creditore chiedendo la declaratoria ai sensi dell’art.170 Cod.Civ. della illegittimità dell’iscrizione di ipoteca che egli abbia fatto sul bene, deve allegare e provare che il debito per cui è stata iscritta l’ipoteca è stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore era a conoscenza di tale circostanza. Tali oneri sussistono anche in relazione all’iscrizione di ipoteca ai sensi del D.P.R. 602/1973.

Nel caso de quo Tizio non ha dimostrato che il debito per il quale è stata iscritta ipoteca da parte di Equitalia fosse stato contratto per soddisfare i bisogni familiari, ma anzi è emersa la natura voluttuaria o speculativa del medesimo, né che il creditore fosse a conoscenza di questa circostanza e pertanto deve ritenersi consentita e legittima fino a prova contraria l’iscrizione pregiudizievole effettuata da Equitalia sull’immobile conferito da Tizio nel fondo patrimoniale familiare.