13 Ottobre 2016

L’Agenzia “inciampa” sulla dichiarazione tardiva

di Alessandro Bonuzzi
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La dichiarazione tardiva è soggetta alla sanzione di 250 euro superiore, quindi, a quella base di 150 euro prevista per l’ipotesi di dichiarazione omessa – senza imposte dovute – inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva.

È una delle precisazioni contenute nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42/E di ieri, secondo cui, paradossalmente, la violazione più lieve va punita in modo più pesante.

Si ricorda che è considerata tardiva la dichiarazione presentata oltre la scadenza del termine di presentazione ordinario ma entro i 90 giorni successivi.

Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide a tutti gli effetti.

Si noti che non esiste una previsione normativa che stabilisca una specifica sanzione per il caso della tardiva dichiarazione. Ciò ha indotto l’Amministrazione finanziaria, nella circolare n. 23/1999, a equiparare, soltanto ai fini sanzionatori, la dichiarazione tardiva alla dichiarazione omessa, richiamando la sanzione applicabile per il caso della dichiarazione omessa senza versamento di imposte, la cui misura base va da 250 a 1.000 euro (articolo 1, comma 1, D.Lgs. 471/1997).

Il D.Lgs. 158/2015 ha introdotto una nuova ipotesi sanzionatoria, ossia quella in cui la dichiarazione omessa – quindi non presentata né entro il termine ordinario né entro i 90 giorni successivi – viene inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima che sia attivata una qualunque attività accertativa di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Ove non siano dovute imposte, tale violazione è soggetta a una sanzione compresa tra 150 e 500 euro, fissata in misura ridotta rispetto a quella standard applicabile in caso di omissione della dichiarazione.

Atteso l’aggancio in termini sanzionatori della dichiarazione tardiva alla dichiarazione omessa, la dichiarazione tardiva dovrebbe scontare come sanzione base il minor importo di 150 euro, fermo restando, comunque, l’applicazione della sanzione per omesso versamento se, alla tardività della dichiarazione, si accompagna un carente o tardivo versamento del tributo.

Sul punto, però, la circolare di ieri fornisce una diversa interpretazione. Secondo l’Ufficio, infatti, in caso di dichiarazione tardiva, si applica la sanzione in misura fissa pari a 250 euro prevista per l’omissione della dichiarazione in assenza di debito d’imposta, senza che rilevi la riduzione a 150 euro.

Ciò sarebbe motivato dal fatto che la sanzione di 150 euro riguarda soltanto le dichiarazioni omesse. Tuttavia, vi sarebbe da obiettare che anche la sanzione fissa di 250 euro atterrebbe soltanto alle dichiarazioni omesse.

Peraltro, l’indirizzo dell’Agenzia determina un’evidente illogicità poiché in caso di mancata presentazione della dichiarazione la sanzione sarebbe maggiore per i primi 90 giorni, ammontando appunto a 250 euro, per poi scendere a 150 euro per il periodo fino al termine di presentazione della dichiarazione successiva. A tal riguardo non può rilevare il fatto che le sanzioni in caso di omissione non sono ravvedibili.

Alla luce di queste considerazioni la posizione assunta dall’Ufficio nella circolare in commento non appare condivisibile.

Non convince nemmeno l’ulteriore precisazione, secondo cui, sempre ai fini della determinazione della sanzione applicabile in caso di dichiarazione tardiva, non rileverebbe la nuova disposizione di cui al comma 4-bis dell’articolo 7 del D.Lgs. 472/1997, che permette di ridurre alla metà la sanzione “in caso di presentazione di una dichiarazioneentro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine”.

Atteso l’inserimento di tale norma nel decreto recante le disposizioni di carattere generale in materia di sanzioni amministrative, parrebbe, invece, ragionevole interpretare la riduzione come generalmente applicabile. Ciò sebbene l’incipit del comma 4-bis affermi “salvo quanto previsto da singole leggi di riferimento”.

Si precisa, infine, che la sanzione in misura fissa prevista per la dichiarazione tardiva con il ravvedimento viene ridotta a 1/10.

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