4 Marzo 2016

Adempimenti da parte dei soggetti registrati al MOSS

di Marco Peirolo
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I soggetti registrati al MOSS (Mini One Stop Shop) devono presentare, per ciascun trimestre, un’apposita dichiarazione anche se non hanno effettuato servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici.

Dalla dichiarazione, predisposta utilizzando il modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 23 aprile 2015, n. 56191 (schemi di dati di cui agli allegati C e D, a seconda che l’operatore applichi il regime UE o il regime non UE), devono risultare:

  • il numero di identificazione;
  • l’ammontare delle prestazioni effettuate nel trimestre di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di consumo, suddiviso per aliquote e al netto dell’IVA;
  • le aliquote applicate in relazione a ciascun Stato membro di consumo;
  • l’ammontare dell’IVA, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di consumo;
  • per i soggetti che dispongono di stabili organizzazioni in altri Stati membri: (i) l’ammontare dei servizi resi tramite una stabile organizzazione in ciascuno Stato membro, diverso da quello in cui quest’ultima è localizzata e in cui clienti hanno il domicilio o la residenza; (ii) il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione.

Nell’ipotesi in cui il corrispettivo sia fissato in una valuta diversa dall’euro, la dichiarazione trimestrale deve essere compilata utilizzando il tasso di cambio pubblicato dalla BCE l’ultimo giorno del trimestre di riferimento, ovvero, in mancanza, il primo giorno successivo di pubblicazione.

La dichiarazione deve essere trasmessa entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento e, al riguardo, per gli operatori nazionali e per quelli extracomunitari registrati al MOSS in base alle modalità previste dal provv. Agenzia delle Entrate 30 settembre 2014, n. 122854, sono disponibili, dal 1° aprile 2015, le funzionalità operative per la trasmissione della dichiarazione.

In base all’art. 61 del Reg. UE n. 282/2011, entro il termine di tre anni è possibile rettificare la dichiarazione inviando un nuovo modello per via elettronica allo Stato membro di identificazione, con l’avvertenza che, se la rettifica determina un maggior debito IVA, l’operatore deve effettuare il relativo pagamento allo Stato membro di identificazione che provvederà al riparto tra gli Stati membri di consumo interessati; al contrario, se la rettifica dà luogo ad un credito IVA, quest’ultimo viene rimborsato dai singoli Stati membri di consumo direttamente al soggetto passivo.

L’IVA dovuta in base alla dichiarazione deve essere versata entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, senza la possibilità di utilizzare eventuali crediti d’imposta in compensazione “orizzontale”.

A tal fine, il D.M. 20 aprile 2015 ha previsto l’addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all’Agenzia tramite il portale MOSS, l’operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.

Nell’ipotesi in cui l’operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il versamento dell’IVA avviene mediante bonifico da accreditare su un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale MOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.

L’art. 38-bis3 del D.P.R. n. 633/1972 disciplina il rimborso delle eventuali eccedenze di versamento, sulle quali sono calcolati gli interessi nella misura del 2% annuo.

In particolare, in caso di versamento eccedente rispetto a quanto dichiarato dal contribuente nella dichiarazione trimestrale, l’Agenzia delle Entrate rimborsa l’eccedenza entro 30 giorni dalla data di ripartizione tra gli Stati membri, fermo restando che, se non è possibile abbinare il versamento in base al numero di riferimento unico della dichiarazione indicato dal soggetto passivo, l’intero importo riscosso è rimborsato entro 30 giorni sul conto indicato dal soggetto passivo (art. 3, comma 2, del D.M. 20 aprile 2015). Se, invece, in seguito ad un controllo automatico (di cui all’art. 54-quater del D.P.R. 633/1972), viene rilevato un versamento eccedente rispetto a quanto dovuto dal soggetto passivo registrato al MOSS in altro Stato membro, l’Agenzia delle Entrate effettua il relativo rimborso entro 30 giorni, fermo restando che il rimborso viene effettuato tenendo conto delle eventuali somme trattenute dallo Stato membro di identificazione ai sensi dell’art. 46, par. 3, del Reg. UE n. 904/2010. Infine, qualora uno Stato membro di consumo comunichi all’Italia che al contribuente è stata rimborsata un’eccedenza di versamento, l’Agenzia delle Entrate, a seguito di apposita comunicazione elettronica dello Stato membro di consumo, restituisce entro 30 giorni al contribuente la quota dell’imposta eventualmente trattenuta ai sensi dell’art. 46, par. 3, del Reg. UE n. 904/2010.

Si ricorda, infatti, che lo Stato membro di identificazione, in sede di ripartizione tra i diversi Stati membri dell’imposta versata dai soggetti che hanno aderito al MOSS nell’ambito del “regime UE”, è autorizzato a tratteneresino al 31 dicembre 2018una determinata percentuale delle somme incassate, pari al 30% per i trimestri della dichiarazione compresi tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016 e al 15% per i trimestri della dichiarazione compresi tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.

I soggetti registrati al MOSS devono conservare un’idonea documentazione delle operazioni attive sino alla fine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime. La documentazione conservata, per essere sufficientemente dettagliata, deve contenere le informazioni indicate dall’art. 63-quater, par. 1, del Reg. UE 282/2011, che vanno registrate in modo tale da poter essere messe a disposizione per via elettronica, tempestivamente e su richiesta, all’Amministrazione finanziaria e alle Autorità fiscali degli Stati membri al cui interno sono state effettuate le prestazioni.