22 Marzo 2016

Accordi preventivi per le imprese internazionali a regime

di Alessandro Bonuzzi
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Con il provvedimento n. 42295 di ieri l’Agenzia delle entrate ha definito le modalità e i termini della procedura che consente di stipulare accordi preventivi con il Fisco per regolare il trattamento fiscale di alcune operazioni transnazionali.

Le istruzioni ivi contenute si applicano anche ai procedimenti già avviati e non conclusi.

Si ricorda che il decreto internazionalizzazione ha introdotto l’articolo 31-ter nel D.P.R. 600/1973 che stabilisce, a favore delle imprese con attività internazionale, la facoltà di accedere ad una procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi con riferimento ai seguenti ambiti:

  • regime dei prezzi di trasferimento,
  • determinazione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza,
  • attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione,
  • valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione,
  • erogazione o percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali.

Secondo il disposto normativo le modalità e i termini della procedura dovevano essere definiti con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. A tal fine, ieri, l’Ufficio ha pubblicato il documento di prassi in commento.

Possono stipulare gli accordi preventivi riguardanti gli ambiti elencati le imprese con attività internazionale. Sono considerate tali:

  • le imprese residenti in Italia qualificabili come tali secondo la normativa in materia di imposte sui redditi e che, in alternativa o congiuntamente:
  1. si trovino in una o più delle condizioni contenute nel comma 7 dell’articolo 110 del Tuir rispetto a società non residenti;
  2. abbiano il patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti oppure partecipino al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti;
  3. abbiano corrisposto a, o percepito da soggetti non residenti, dividendi, interessi, royalties o altri componenti reddituali;
  4. esercitino la propria attività attraverso una stabile organizzazione in un altro Stato;
  5. si trovino nelle condizioni indicate agli articoli 166 o 166-bis del Tuir;
  • le imprese non residenti che esercitano o abbiano intenzione di esercitare la propria attività nel territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione.

Al fine di accedere alla procedure, le imprese possono presentare apposita istanza all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali della Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate, Sezione di Roma o di Milano.

Si noti che la domanda può essere presentata indifferentemente all’una o all’altra struttura. Essa deve essere redatta in carta libera e inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite consegna diretta all’Ufficio.

L’istanza deve contenere a pena di inammissibilità una serie di dati di carattere generale che devono essere presenti per ogni fattispecie di ambito.

Inoltre, devono essere indicati altri elementi che però differiscono a seconda della tipologia della domanda presentata.

L’istanza, se completa, è dichiarata ammissibile entro 30 giorni dal suo ricevimento, con comunicazione inviata dall’Ufficio al soggetto istante.

Si verifica l’estinzione del procedimento quando l’impresa non produce, senza giustificato motivo, entro il termine comunicato all’atto della richiesta o del diverso termine eventualmente concordato con l’Ufficio, la documentazione e/o i chiarimenti necessari ai fini della prosecuzione dell’istruttoria. Peraltro, la procedura può essere altresì estinta in caso di sopravvenuta conoscenza, da parte dell’Agenzia, di elementi e notizie relativi a fatti e circostanze che fanno venir meno il rapporto di trasparenza, fiducia e collaborazione che è alla base dell’istituto disciplinato dal provvedimento.

Infine, si precisa che, qualora sia riscontrato un mutamento delle condizioni iniziali, l’Ufficio invita l’impresa al contraddittorio al fine di addivenire alla modifica dell’accordo originario.