5 Dicembre 2013

Acconti con metodo previsionale con incremento al 102,5%

di Fabio Garrini
Scarica in PDF

La circolare Assonime n. 36 del 2013 dà modo di riflettere sul tema degli acconti, in particolare su quello delle società di capitali (diverse da enti bancari e creditizi che invece mostrano un incremento ben maggiore sino al 130%) che passa dal 100% al 102,5%, incremento necessario per finanziare le esenzioni IMU (sia del saldo che per completare la copertura del DL 102/13 all’esonero riconosciuto per lo scorso acconto). In particolare, come puntualmente osservato dall’Associazione delle società per azioni, la misura incrementata trova applicazione anche in riferimento ad un eventuale calcolo previsionale dell’imposta. Il ché, di fatto, risulta essere un controsenso logico.

L’acconto maggiorato

Come noto, a seguito dell’approvazione D.L. 76/13, il versamento in acconto per i soggetti IRPEF era passato (a regime) dal 99% al 100% (e su tale importo sono stati effettuati i versamenti lo scorso 2 dicembre), mentre per i soggetti IRES l’incremento ha portato, in un primo momento, la misura 2013 (quindi con previsione transitoria) dal 100% al 101%. Sul punto è intervenuto il D.L. 133/13 prorogando la scadenza per i soggetti IRES al 10 dicembre, rinviando ad un successivo provvedimento una ulteriore modifica degli importi dovuti: il DM 30 novembre 2013 ha portato la misura dell’acconto 2013 al 102,5%.

Al riguardo, come anticipato, Assonime propone una interessante riflessione circa l’applicazione della nuova misura: il dato letterale della norma sembra deporre nel senso che tale maggiorazione debba applicarsi tanto all’acconto determinato su base storica, quanto all’acconto determinato su base previsionale. In particolare, tale ragionamento deriva dal fatto che viene fatto generico riferimento alla “misura dell’acconto” dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 (Assonime si riferiva al DL 76/13 ma il DM 30 novembre 2013 è di analogo tenore).

Non può passare inosservata questa anomalia (comunque, come osservato nel documento, non costituisce certo una “prima volta” visto che si era realizzata anche nel 2005) , soprattutto quando ci si riferisce ai soggetti IRES per i quali l’imposta chiesta in acconto supera il 100%: se può essere accettato l’incremento quando si utilizza il metodo storico, ossia quello basato sul risultato dello scorso periodo d’imposta, tale incremento pare del tutto irragionevole nel caso di utilizzo del metodo previsionale.

Il metodo storico è una metodologia di calcolo slegata dalle effettive dinamiche economiche dell’anno ed ipotizza che i redditi siano più o meno stabili; cosa che spesso non avviene, ma comunque, nella pratica, di default, ci si riferisce a tale metodo in quanto permette di evitare in ogni caso di incorrere in sanzioni. Metodo che comunque, da diversi anni, è segnato da complicazioni di ricalcolo obbligatorio per dare applicazione a nuove previsioni entrate in vigore e per le quali viene imposta l’applicazione anche in relazione all’acconto (quest’anno in particolar modo si tratta di fare attenzione alla riduzione della deducibilità dei costi legati alle autovetture ex art. 164 TUIR).

Rimanendo sul tema dell’incremento della misura del prelievo, il metodo previsionale – solitamente utilizzato quando si prevede una contrazione dell’imponibile dell’anno nel quale gli acconti vengono versati – è basato su delle stime. La logica seguita da chi utilizza talee metodologia è sostanzialmente questa: evitare il versamento delle somme che non risultano dovute, limitandosi a versare l’imposta che effettivamente il contribuente sarà chiamato a corrispondere in relazione al nuovo modello UNICO.

Ma se così è, come è, che senso ha stabilire un prelievo previsionale superiore al 100%, quindi superiore all’imposta che si ritiene dovuta? Questo significa che, al netto di errori di calcolo, qualora le stime siano precise, si finirà per versare sempre più di quanto risulterà dovuto per il 2013. Eccedenza che comunque dovrà necessariamente essere versata, pena l’applicazione della sanzione per carente versamento: davvero singolare che un versamento, che risulta poi non essere dovuto, se però non effettuato, sia sanzionato a carico del contribuente.

Si pensi al caso, non infrequente, in cui un contribuente con parametro di riferimento 2012 pari a 500, reddito stimato per il 2013 pari a 100 e su tale importo calcola l’acconto di 102,5 con metodo previsionale. Nel prossimo modello UNICO 2014, poi, si verificherà che in realtà l’imposta dovuta risulta 200, con necessità di applicare il ravvedimento operoso per regolarizzarsi: non si dovrà versare 97,5 per pareggiare esattamente l’imposta dovuta (102,5 + 97,5 = 200), ma invece altri 102,5, in modo da avere imposta versata per 205 e quindi chiudere dichiarazione a credito di 5.

Versando sanzioni per sanare il mancato versamento di un importo che, in quel momento, già si sapeva certamente non essere dovuto.

Quello che si viene a creare in tutti questi casi descritti risulta essere un evidente paradosso logico. Ma tant’è, la norma è costruita in questo modo.