12 Giugno 2015

Accertamento nullo se l’Ufficio dimentica i documenti del contribuente

di Luigi Ferrajoli
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La Corte di Cassazione, con sentenza n.6971/15, accogliendo il ricorso promosso da un contribuente, ha nuovamente riconosciuto l’obbligatorietà (a pena di nullità dell’avviso accertamento emanato) dell’instaurazione da parte dell’Amministrazione finanziaria di adeguato contraddittorio in caso di ricorso alla procedura di accertamento tributario standardizzato.

La vicenda processuale traeva origine dalla notifica al contribuente di un invito al contraddittorio finalizzato alla definizione dell’accertamento in corso, dal quale erano emersi in capo allo stesso maggiori compensi percepiti nell’esercizio della propria attività professionale di architetto.

La pretesa impositiva veniva avanzata da parte dell’AdE in virtù delle risultanze derivanti dall’utilizzo di parametri presuntivi, con i quali si era accertato il sostenimento di maggiori spese per acquisti finalizzati alla produzione del reddito professionale nonché una maggiore consistenza dei beni strumentali impiegati.

L’invio da parte del contribuente di una relazione illustrativa all’indirizzo dell’Amministrazione finanziaria non era servito ad impedire che questa emanasse a suo carico il relativo avviso di accertamento prima della data fissata per l’incontro.

I primi due gradi del giudizio sorto dall’impugnazione promossa dall’architetto avverso tale atto impositivo si erano rivelati tuttavia sfavorevoli allo stesso.

Sia la CTP Roma che la CTR Roma, infatti, avevano respinto le domande avanzate dal contribuente in veste di ricorrente ed appellante, confermando pertanto la pretesa erariale.

Questi aveva presentato nel prosieguo ricorso per cassazione, deducendo sei differenti motivi, a suo avviso in grado di attestare l’illegittimità della sentenza resa all’esito del secondo grado di giudizio.

Come si evince dalla lettura della pronuncia in esame, il secondo tra questi, dedicato all’instaurazione del contraddittorio tra Amministrazione finanziaria e contribuente antecedentemente rispetto all’emissione dell’atto impositivo, risulta quello in grado di suscitare il maggior interesse.

Il ricorrente aveva, per il tramite d’esso, denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art.3, co. 181 ss. L. n.549/95, nonché dell’art.5 D.Lgs. n. 218/1997 in relazione all’art. 360 c.p.c. per avere l’Amministrazione finanziaria ritenuto che il contraddittorio con il contribuente si fosse regolarmente svolto, allorquando l’AdE avrebbe in realtà emanato l’atto impositivo in una data antecedente rispetto a quella fissata per l’incontro tra le parti.

Inoltre, a detta del contribuente l’AdE non avrebbe minimamente tenuto conto, ai fini dell’emanazione dell’atto, della relazione ad essa trasmessa da parte dell’architetto (con la quale questi aveva esposto le proprie ragioni) nonché dei relativi documenti prodotti in allegato.

La Corte di Cassazione, richiamando la propria pregressa giurisprudenza, ha sottolineato come le presunzioni semplici che devono corroborare l’applicazione dei c.d. “studi di settore” devono essere dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza non aprioristicamente determinati per legge bensì da accertarsi (in riferimento allo scostamento del reddito dichiarato rispetto a detti parametri) all’esito del contraddittorio da svolgersi col contribuente a pena di nullità.

L’instaurazione del contraddittorio (oltre che assolutamente necessaria al fine di consentire al giudicante di valutare l’effettiva sussistenza dello scostamento di cui si ragiona) è a detta della Corte di Cassazione richiesta da un’interpretazione costituzionalmente orientata, indipendentemente dal fatto che siano reperibili o meno nell’ordinamento giuridico nazionale specifiche disposizioni volte ad imporne l’attuazione.

Il senso del contraddittorio preventivo, come quello che avrebbe dovuto trovare spazio nella fattispecie oggetto di attenzione da parte della Corte, è difatti quello di vincere la naturale astrattezza che caratterizza la modalità accertatrice parametrica, adattandola alla specifica situazione del contribuente interessatone.

Secondo la Corte, l’Ufficio è legittimato ad emettere l’avviso di accertamento, motivandolo esclusivamente alla luce dei rilevati scostamenti, solo ove il contribuente abbia rifiutato di aderire all’invito al contraddittorio (astenendosi in tal modo dall’offrire prova contraria rispetto a quanto asserito dall’Amministrazione finanziaria).

Il fatto che l’AdE abbia nella fattispecie totalmente ignorato tanto le ragioni addotte da parte del contribuente nella propria relazione illustrativa quanto la documentazione fornita a suffragio, emettendo peraltro anzitempo l’atto impositivo a carico del medesimo, è stato dunque ritenuto censurabile da parte della Corte di Cassazione, che ha provveduto a cassare la sentenza  della CTR Roma, la quale si fondava piuttosto sull’assunto di una “non condivisione” (anziché su quello di una “non considerazione”) da parte dell’AdE della documentazione fornita dal contribuente.